# REGOLAMENTO (CE) N. 811/2008 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2008

che sospende l’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio [^1] , in particolare l’articolo 19, paragrafo 2,

sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all’introduzione di alcune specie nella Comunità, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d). Il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio [^2] ha inoltre stabilito le disposizioni applicative per tali restrizioni.

**(2)** L’elenco delle specie la cui introduzione nella Comunità è sospesa è stato da ultimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1037/2007 della Commissione, del 29 agosto 2007, che sospende l’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche [^3] .

**(3)** Sulla scorta di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di alcune specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non ne venisse sospesa l’introduzione nella Comunità a partire da alcuni paesi di origine. È pertanto opportuno sospendere l’introduzione delle seguenti specie:

— *Falco cherrug* proveniente da Armenia, Bahrein, Iraq, Mauritania e Tagikistan; *Ovis vignei bocharensis* proveniente dall’Uzbekistan,

— *Odobenus rosmarus* proveniente dalla Groenlandia,

— *Accipiter erythropus, Aquila rapax, Gyps africanus, Lophaetus occipitalis* e *Poicephalus gulielmi* provenienti dalla Guinea,

— *Hieraaetus ayresii, Hieraaetus spilogaster, Polemaetus bellicosus, Falco chicquera, Varanus ornatus* (esemplari selvatici e allevati allo stato naturale) e *Calabaria reinhardtii* (esemplari selvatici) provenienti dal Togo,

— *Agapornis pullarius* e *Poicephalus robustus* provenienti dalla Costa d’Avorio,

— *Stephanoaetus coronatus* proveniente dalla Costa d’Avorio e dal Togo,

— *Pyrrhura caeruleiceps* proveniente dalla Colombia; *Pyrrhura pfrimeri* proveniente dal Brasile,

— *Brookesia decaryi, Uroplatus ebenaui, Uroplatus fimbriatus, Uroplatus guentheri, Uroplatus henkeli, Uroplatus lineatus, Uroplatus malama, Uroplatus phantasticus, Uroplatus pietschmanni, Uroplatus sikorae, Euphorbia ankarensis, Euphorbia berorohae, Euphorbia bongolavensis, Euphorbia duranii, Euphorbia fiananantsoae, Euphorbia iharanae, Euphorbia labatii, Euphorbia lophogona, Euphorbia neohumbertii, Euphorbia pachypodoides, Euphorbia razafindratsirae, Euphorbia suzannae-manieri* e *Euphorbia waringiae* provenienti dal Madagascar,

— *Varanus niloticus* e *Kinixys homeana* (esemplari selvatici dal Togo, esemplari allevati allo stato naturale dal Benin) provenienti dal Benin e dal Togo,

— *Python regius, Geochelone sulcata* (esemplari allevati allo stato naturale) e *Pandinus imperator* (esemplari allevati allo stato naturale) provenienti dal Benin,

— *Cuora amboinensis, Malayemys subtrijuga, Notochelys platynota, Amyda cartilaginea, Cheilinus undulatus, Hippocampus kelloggi* e *Seriatopora stellata* provenienti dall’Indonesia,

— *Peltocephalus dumerilianus* proveniente dalla Guyana,

— *Chitra chitra* proveniente dalla Malaysia; *Cryptophyllobates azureiventris, Dendrobates variabilis* e *Dendrobates ventrimaculatus* provenienti dal Perù,

— *Hippocampus kuda* proveniente dall’Indonesia e dal Vietnam,

— *Ornithoptera urvillianus* (esemplari allevati allo stato naturale), *Ornithoptera victoriae* (esemplari allevati allo stato naturale), *Tridacna gigas* e *Heliopora coerulea* provenienti dalle Isole Salomone,

— *Tridacna derasa* proveniente dal Vietnam; *Tridacna rosewateri* proveniente dal Mozambico,

— *Plerogyra simplex, Hydnophora rigida, Blastomussa wellsi* e *Trachyphyllia geoffroyi* provenienti dalle isole Figi,

— *Plerogyra sinuosa, Favites halicora, Acanthastrea* spp., *Cynarina lacrymalis* e *Scolymia vitiensis* provenienti dall’isola di Tonga,

— *Cycadaceae* spp., *Stangeriaceae* spp. e *Zamiaceae* spp. provenienti da Madagascar, Mozambico e Vietnam.

**(4)** I paesi di origine delle specie soggette alle nuove restrizioni ai fini dell’introduzione nella Comunità, a norma del presente regolamento, sono stati consultati.

**(5)** Nel corso della quattordicesima sessione, la Conferenza delle Parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) ha modificato i riferimenti della nomenclatura e ha riorganizzato l’ordine degli elenchi delle specie animali contenuti nelle appendici della CITES in modo che gli ordini, le famiglie e i generi siano presentati in ordine alfabetico. Occorre pertanto rinominare e riordinare le specie elencate nell’allegato del regolamento (CE) n. 1037/2007.

**(6)** L’elenco delle specie di cui è sospesa l’introduzione nella Comunità deve pertanto essere modificato e, a fini di chiarezza, è opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 1037/2007.

**(7)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 865/2006, è sospesa l’introduzione nella Comunità degli esemplari delle specie di flora e di fauna selvatiche elencate nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il regolamento (CE) n. 1037/2007 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2008. *Per la Commissione* Stavros DIMAS *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_061_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 318/2008 della Commissione ( [GU L 95 dell’8.4.2008, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_095_R_TOC) ).

[^2] [GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_166_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 100/2008 della Commissione ( [GU L 31 del 5.2.2008, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_031_R_TOC) ).

[^3] [GU L 238 dell’11.9.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_238_R_TOC) .

Esemplari delle specie elencate nell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa

| Falconidae |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Falco cherrug* | Selvatica | Tutti | Armenia, Bahrein, Iraq, Mauritania, Tagikistan | a |

Esemplari delle specie elencate nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa

| Zamiaceae |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Zamiaceae* spp. | Selvatica | Tutti | Madagascar, Mozambico, Vietnam | b |

[^1] Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, compresi eventuali parti o prodotti derivati.

[^1]: Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, compresi eventuali parti o prodotti derivati.
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 100/2008 della Commissione ().
[^3]: .