# REGOLAMENTO (CE) N. 818/2008 DEL CONSIGLIO

del 13 agosto 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese e che chiude l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite da tale regolamento attraverso l’importazione di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli spediti dalla Thailandia, dichiarati originari della Thailandia o no

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [^1] («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**1.** PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

**(1)** Con il regolamento (CE) n. 119/97 [^2] , il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi varianti tra il 32,5 % e il 39,4 % sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli («meccanismi») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Tali aliquote del dazio erano applicabili ai meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli, mentre per i meccanismi con 17 e 23 anelli l’importo del dazio era pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di 325 EUR per 1 000 unità e il prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, quando quest’ultimo risultasse inferiore al prezzo minimo all’importazione.

**(2)** Con il regolamento (CE) n. 2100/2000 [^3] , il Consiglio ha modificato ed aumentato i dazi sopraindicati per alcuni meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli, in seguito a un’inchiesta ai sensi dell’articolo 12 del regolamento di base. I dazi modificati andavano dal 51,2 % al 78,8 %.

**(3)** A seguito di un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza (inchiesta di riesame) a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio, col regolamento (CE) n. 2074/2004 [^4] , ha prorogato di quattro anni le misure antidumping esistenti.

**(4)** Il 1 o luglio 2004, a seguito di un’indagine antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1208/2004 [^5] , il Consiglio ha esteso le misure alle importazioni di taluni meccanismi spediti dal Vietnam.

**(5)** Il 24 dicembre 2004, con il regolamento (CE) n. 2231/2004 [^6] la Commissione ha chiuso un’inchiesta antielusione concernente le importazioni di taluni meccanismi spediti dalla Thailandia, in quanto è stato accertata l’esistenza in Thailandia di un’effettiva produzione di meccanismi, rappresentante il 100 % delle importazioni comunitarie dalla Thailandia durante il periodo in questione.

**(6)** Il 12 gennaio 2006, a seguito di un’indagine antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 33/2006 [^7] il Consiglio ha esteso le misure alle importazioni di taluni meccanismi spediti dalla Repubblica democratica popolare del Laos.

**(7)** Il 6 dicembre 2007, con il regolamento (CE) n. 1434/2007 [^8] («il regolamento di apertura»), la Commissione ha aperto un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, relativa alla possibile elusione di misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 2074/2004 attraverso l’importazione di alcuni tipi di meccanismi spediti dalla Thailandia, leggermente modificati o no e dichiarati originari della Thailandia o no, e attraverso l’importazione di alcuni tipi leggermente modificati di meccanismi originari della RPC e ha disposto la registrazione di tali importazioni.

1.2. Domanda

**(8)** L’inchiesta antielusione è stata aperta sulla base di una domanda, presentata da Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, contenente elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure antidumping sono state eluse per mezzo di una leggera modifica del prodotto in esame che consente di farlo rientrare in codici doganali di norma non soggetti a misure, e che tale modifica non altera le caratteristiche essenziali del prodotto in esame. Inoltre, la domanda conteneva elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure antidumping erano eluse per mezzo di un trasbordo via la Thailandia del prodotto in esame, leggermente modificato o no.

1.3. Prodotto in esame

**(9)** Secondo la definizione del regolamento (CE) n. 2074/2004, il prodotto in esame è costituito da alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, classificabili al codice NC ex 8305 10 00 . Tali meccanismi sono costituiti da due lamine rettangolari o fili di acciaio su cui sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo di acciaio a scatto fissato al meccanismo.

1.4. Inchiesta

**(10)** La Commissione ha notificato l’apertura dell’inchiesta alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, ai produttori esportatori della Thailandia e della Repubblica popolare cinese nonché agli importatori comunitari noti alla Commissione. Sono stati inviati questionari ai produttori esportatori della Thailandia e della Repubblica popolare cinese nonché agli importatori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.

**(11)** Un produttore esportatore thailandese, il suo produttore esportatore collegato cinese e la sua società commerciale madre con sede a Hong Kong hanno risposto in maniera completa al questionario, e lo stesso ha fatto un altro produttore esportatore cinese con la sua società commerciale madre con sede a Hong Kong. Anche sei importatori comunitari hanno inviato risposte al questionario. La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

— Thai Stationery Industry Co. Ltd., Thailandia (TSI),

— Wah Hing Stationery Manufactory Limited, Hong Kong (WHS),

— Wah Hing Stationery Manufactory Limited, Pan Yu Shi, Guangzhou, RPC,

— World Wide Stationery Manufacturing Co. Ltd., Hong Kong,

— Donghguan Humen Nanzha World Wide Stationery Manufacturing Co. Ltd., RPC.

1.5. Periodo dell’inchiesta

**(12)** L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1 o ottobre 2006 al 30 settembre 2007 («PI»). Sono stati raccolti dati a partire dal 2004 sino alla fine del PI per esaminare il cambiamento nella configurazione degli scambi («il periodo esaminato»).

**2.** RISULTATI DELL’INCHIESTA

2.1. Meccanismi leggermente modificati

2.1.1. Caratteristiche essenziali

**(13)** L’inchiesta ha stabilito che uno dei due produttori esportatori cinesi che hanno collaborato produceva meccanismi leggermente modificati. La modifica consisteva nel far perdere alle lamine la forma rettangolare utilizzando lamine smussate dotate di rientranze e con i bordi tagliati. La smussatura consiste nell’incidere una scanalatura in forma di colonna nella lamina. Questi tipi particolari di prodotti sono stati identificati sul mercato comunitario come meccanismi «a lame ondulate» («wave blade»).

**(14)** È stato anche stabilito che questa modifica del prodotto in esame ha permesso agli importatori comunitari di classificare questi tipi di prodotto sotto codici TARIC non soggetti alle misure, in particolare sotto il codice TARIC 8305 10 00 90, che esisteva prima dell’entrata in vigore del regolamento di apertura.

**(15)** È stato quindi esaminato se la modifica di cui al considerando 13 alterasse le caratteristiche essenziali del prodotto in esame. A tale riguardo, è stato constatato che i meccanismi leggermente modificati differiscono lievemente soltanto nelle lamine, ma che questa modifica non altera le caratteristiche essenziali del prodotto in esame. Infatti, i meccanismi leggermente modificati sono anch’essi costituiti da due lamine su cui sono fissati almeno quattro semianelli, tenuti insieme da una lamina d’acciaio esterna. Anche il sistema di apertura resta lo stesso, in quanto i due prodotti si possono aprire premendo sui semianelli o azionando un dispositivo a scatto fissato al meccanismo.

**(16)** Inoltre, le modifiche delle lamine sono state minime, perché altrimenti avrebbero compromesso il corretto funzionamento, in termini di tensione e adesione, dei meccanismi leggermente modificati.

**(17)** Si ricorda che esistono sul mercato unitario numerosi (varie centinaia) tipi diversi di meccanismi, che differiscono per caratteristiche quali la larghezza della base, il tipo di meccanismo, il numero di anelli, il sistema di apertura, ecc. Questi tipi di meccanismi sono stati tuttavia considerati nelle precedenti inchieste come un unico prodotto, in quanto è stato constatato che tutti i tipi presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono largamente intercambiabili. Queste minime differenze nell’apparenza dei meccanismi non sono state considerate sufficienti per giustificare la ricerca di prodotti simili. Si è quindi concluso che tutti i meccanismi costituiscono un unico prodotto ai fini dell’inchiesta.

**(18)** Sulla base di quanto precede, si è concluso che i prodotti leggermente modificati con lamine smussate devono essere considerati come rientranti nella definizione del prodotto in esame, in quanto tale modifica non ne altera le caratteristiche essenziali.

2.1.2. Mutata configurazione degli scambi

**(19)** Le importazioni nella Comunità di meccanismi leggermente modificati hanno avuto inizio nel 2003 dopo l’apertura dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure applicabili alle importazioni di meccanismi originari della RPC.

**(20)** Questo tipo di meccanismo è stato introdotto su richiesta di un operatore della Comunità e, secondo le informazioni di cui la Commissione dispone, le importazioni hanno avuto inizio nel secondo semestre del 2003. I livelli di importazione accertati nel corso della presente indagine sono i seguenti: 3,8 milioni di pezzi (circa 234 tonnellate) nel 2004, 2,7 milioni di pezzi (circa 166 tonnellate) nel 2005, 4,3 milioni di pezzi (circa 262 tonnellate) nel 2006, 2,7 milioni di pezzi (167 tonnellate) nel periodo dell’inchiesta (pari all’1 % del consumo comunitario).

**(21)** Tenuto conto di quanto precede, si considera che vi è stata nel corso del periodo esaminato una modifica della configurazione degli scambi di meccanismi leggermente modificati esportati nella Comunità dal produttore esportatore cinese che ha collaborato.

2.1.3. Insufficiente motivazione o giustificazione economica

**(22)** Come si è rilevato, l’indagine ha dimostrato che le modifiche apportate al prodotto in esame sono state di entità minima. Si è inoltre constatato che, se l’operazione di smussatura può aver permesso un certo risparmio nell’impiego della principale materia prima, si è trattato di un risparmio trascurabile (dell’ordine del 2 %). Inoltre, l’eventuale risparmio nel consumo di materia prima è stato ampiamente controbilanciato dai costi sostenuti per l’adattamento dei macchinari necessario per poter iniziare il processo di produzione delle lamine smussate.

**(23)** È stato altresì accertato che tutte le vendite del prodotto leggermente modificato erano destinate al solo mercato comunitario ed essenzialmente all’operatore che aveva richiesto la modifica del prodotto. Questo significa che i meccanismi leggermente modificati hanno nel mondo un unico acquirente.

**(24)** Inoltre, il gruppo di società a cui appartiene il produttore esportatore cinese non produce meccanismi del tipo «wave blade» nella sua filiale thailandese. Al riguardo, i rappresentanti di TSI hanno dichiarato non esserci una domanda per questi tipi, in quanto i meccanismi originari della Thailandia non sono sottoposti a misure antidumping.

**(25)** In considerazione di quanto sopra, si può concludere che non esisteva altra giustificazione economica, se non l’imposizione di dazi antidumping, della modifica della configurazione degli scambi tra il produttore esportatore cinese e la Comunità conseguente alla leggera modifica del prodotto in esame.

2.1.4. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili

**(26)** Dall’analisi dei flussi commerciali di cui sopra risulta che la modificazione della configurazione delle importazioni comunitarie è legata all’applicazione di misure antidumping. Inesistenti sul mercato comunitario prima dell’istituzione delle misure, le importazioni di meccanismi leggermente modificati sono state di 234 tonnellate nel 2004, 166 tonnellate nel 2005, 262 tonnellate nel 2006 e 167 tonnellate nel PI, e hanno rappresentato l’1 % del consumo comunitario.

**(27)** L’inchiesta ha rivelato che le importazioni di meccanismi leggermente modificati dalla RPC hanno avuto luogo a livelli di prezzo inferiori al prezzo all’esportazione e nettamente inferiori al valore normale stabilito nell’inchiesta di riesame.

**(28)** Di conseguenza, si è concluso che la modificazione dei flussi commerciali e i prezzi anormalmente bassi dei prodotti leggermente modificati hanno compromesso gli effetti riparatori del dazio sia in termini di prezzi che di quantitativi dei prodotti simili.

2.1.5. Elementi di prova del dumping rispetto ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili o similari

**(29)** Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è stato esaminato se esistessero elementi di prova dell’esistenza di dumping in relazione al valore normale precedentemente accertato per il prodotto simile. Al riguardo, i prezzi all’esportazione dei meccanismi leggermente modificati praticati dal produttore esportatore cinese nel corso del PI sono stati confrontati con i valori normali stabiliti nell’inchiesta di riesame per tipi di prodotto comparabili. Nel confronto, i diversi tipi di prodotto sono stati determinati secondo la larghezza della base, il tipo di meccanismo, il numero di anelli, il sistema di apertura e la lunghezza.

**(30)** Per garantire un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità.

**(31)** Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, dal confronto tra la media ponderata del valore normale accertata nell’ambito dell’inchiesta di riesame e la media ponderata dei prezzi all’esportazione nel corso del PI della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è risultato un dumping superiore alla soglia de minimis.

2.2. Asserito trasbordo via Thailandia

**(32)** La società TSI, l’unico esportatore di meccanismi in Thailandia, è stata creata nel 1998, ossia un anno dopo l’istituzione di dazi antidumping su alcuni meccanismi originari della Repubblica popolare cinese. La società è controllata dalla WHS, una società commerciale con sede a Hong Kong che commercia in meccanismi e possiede anche un impianto di produzione nella Repubblica popolare cinese. Come nella precedente inchiesta antielusione, è stato accertato che le esportazioni di TSI nella Comunità durante il PI rappresentavano il 100 % delle importazioni dalla Thailandia nella Comunità secondo i dati Eurostat. Sulla base di questi dati, e in assenza di prove contrarie, si è concluso che la TSI era l’unico esportatore di meccanismi thailandese.

**(33)** L’inchiesta ha rivelato che negli anni 2004, 2005, 2006 e nel PI, TSI ha prodotto meccanismi a partire dalle principali materie prime (lamiera e filo d’acciaio laminati a freddo). Inoltre, è stato accertato che la quantità di materia prima importata da TSI era sufficiente per produrre la quantità di meccanismi esportati nella Comunità durante il PI, ma anche nel periodo esaminato. Si è stabilito, pertanto, che TSI andava considerato un produttore effettivo di alcuni meccanismi, per cui si è giunti alla conclusione che, nel PI, non si era verificato alcun trasbordo di meccanismi attraverso la Thailandia.

**(34)** Inoltre, dall’inchiesta non è risultato che meccanismi leggermente modificati siano stati prodotti e esportati da TSI nella Comunità durante il PI.

**(35)** Sulla base di queste risultanze, si ritiene inoltre che la società oggetto dell’inchiesta non soddisfi i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto le attività di TSI non costituiscono operazioni di assemblaggio. Questa conclusione si fonda sull’interpretazione secondo cui l’articolo 13, paragrafo 2, costituisce una lex specialis per le operazioni di assemblaggio.

**3.** MISURE

**(36)** Viste le suddette risultanze relative all’elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure antidumping in vigore riguardanti le importazioni del prodotto in esame originario della RPC devono essere estese ai meccanismi leggermente modificati originari di questo paese.

**(37)** La definizione del prodotto in esame di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2074/2004 deve quindi essere modificata di conseguenza, in modo da estendere le misure ai meccanismi leggermente modificati.

**(38)** A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispongono che le misure estese siano applicate alle importazioni registrate a decorrere dalla data di registrazione, il dazio antidumping dovrebbe essere riscosso sulle importazioni di meccanismi costituiti da due lamine o da fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo metallico tenuti insieme da una lamina di acciaio esterna e che possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo d’acciaio a scatto fissato al meccanismo, diversi da quelli identificati nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2074/2004 e rientranti nel codice NC ex 8305 10 00 (codici TARIC ex 8305 10 00 32 e ex 8305 10 00 39) che al loro ingresso nella Comunità sono stati sottoposti a registrazione, come disposto dal regolamento di apertura.

**4.** CHIUSURA DELL’INCHIESTA RELATIVA ALLA THAILANDIA

**(39)** Considerate le risultanze acquisite per quanto riguarda la Thailandia, l’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping attraverso importazioni di meccanismi spediti dalla Thailandia dovrebbe essere chiusa.

**5.** COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

**(40)** Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno portato alle conclusioni suesposte e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare queste conclusioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 2074/2004 è così modificato:

1) L’articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli di cui al codice NC ex 8305 10 00 originari della Repubblica popolare cinese. Ai fini del presente regolamento, i meccanismi per la legatura di fogli sono costituiti da due lamine o da fili di acciaio su cui sono fissati almeno quattro semianelli in filo metallico e che sono tenuti insieme da una lamina di acciaio esterna. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo d’acciaio a scatto fissato al meccanismo.»;

2) All’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), il codice TARIC «8305 10 00 35» è aggiunto ai codici TARIC tra parentesi;

3) All’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), il codice TARIC «8305 10 00 34» è aggiunto ai codici TARIC tra parentesi.

## **Articolo 2**

Il dazio è riscosso sulle importazioni registrate, a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1434/2007 e degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, di meccanismi per la legatura di fogli costituiti da due lamine o da fili di acciaio su cui sono fissati almeno quattro semianelli in filo metallico tenuti insieme da una lamina di acciaio esterna e che possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo d’acciaio a scatto fissato al meccanismo, diversi da quelli identificati nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2074/2004 e rientranti nel codice NC ex 8305 10 00 (codici TARIC applicabili fino al 20 agosto 2008: ex 8305 10 00 32 e ex 8305 10 00 39) e originari della Repubblica popolare cinese.

## **Articolo 3**

È chiusa l’inchiesta aperta dal regolamento (CE) n. 1434/2007 relativa alla possibile elusione di misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 2074/2004 sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese attraverso l’importazione di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Thailandia o no, e che dispone la registrazione di tali importazioni.

## **Articolo 4**

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1434/2007.

## **Articolo 5**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 agosto 2008. *Per il Consiglio* *Il presidente* B. KOUCHNER

[^1] [GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( [GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_340_R_TOC) ).

[^2] [GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_022_R_TOC) .

[^3] [GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_250_R_TOC) .

[^4] [GU L 359 del 4.12.2004, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_359_R_TOC) .

[^5] [GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_232_R_TOC) .

[^6] [GU L 379 del 24.12.2004, pag. 68](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_379_R_TOC) .

[^7] [GU L 7 del 12.1.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_007_R_TOC) .

[^8] [GU L 320 del 6.12.2007, pag. 23](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_320_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .
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[^6]: .
[^7]: .
[^8]: .