# REGOLAMENTO (CE) N. 821/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura di un contingente tariffario comunitario per le banane originarie del Messico

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto istituito a norma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico [^1] , in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** Per tenere conto dell'adesione di Bulgaria e Romania all'Unione europea il 1 o gennaio 2007, il 29 novembre 2006 la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, hanno firmato il secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione, che è entrato in vigore il 1 o marzo 2007.

**(2)** Di conseguenza, talune disposizioni della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000 [^2] sono state adeguate dalla decisione n. 2/2008 del Consiglio congiunto UE-Messico [^3] che modifica la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico, per quanto riguarda lo scambio di merci, la certificazione dell'origine e gli appalti pubblici. Detta decisione prevede l'apertura di un nuovo contingente tariffario annuale per le banane originarie del Messico.

**(3)** Ai fini dell'applicazione del contingente tariffario, si dovrebbe adeguare il regolamento (CE) n. 1362/2000. A tale scopo è necessario aprire un nuovo contingente tariffario per le banane originarie del Messico e chiudere quello per lo stesso prodotto aperto nel 2004 con il regolamento (CE) n. 1553/2004 della Commissione [^4] , non più applicabile dal 1 o gennaio 2006 a seguito dell'introduzione del regime puramente tariffario prevista dal regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane [^5] .

**(4)** In conformità della decisione n. 2/2008, il nuovo contingente tariffario dovrebbe essere aperto dal 1 o gennaio al 31 dicembre di ogni anno civile ed essere applicato per la prima volta il terzo giorno dopo la pubblicazione della decisione n. 2/2008 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* . Il presente regolamento deve essere pertanto applicabile a partire dalla stessa data ed entrare in vigore immediatamente.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 1362/2000 è modificato come segue:

| 1) | a): il paragrafo 5 *ter* è sostituito dal seguente: «5 *ter* . Il dazio doganale applicabile ai prodotti del codice NC 0803 00 19 all'interno del contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.1834 dell'allegato è di 70 EUR/t.»; | a) | il paragrafo 5 *ter* è sostituito dal seguente:<br>«5 *ter* . Il dazio doganale applicabile ai prodotti del codice NC 0803 00 19 all'interno del contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.1834 dell'allegato è di 70 EUR/t.»; | b) | il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:<br>«6. Fatta eccezione per i contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d'ordine 09.1834, 09.1854, 09.1873 e 09.1899, i contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento vengono aperti ogni anno per un periodo di dodici mesi, dal 1 o luglio al 30 giugno. Detti contingenti vengono aperti per la prima volta il 1 o luglio 2000.<br>Il contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.1834 viene aperto dal 1 o gennaio al 31 dicembre di ogni anno civile. Per il 2008 il contingente in questione si applica dal 29 luglio 2008.<br>Il contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.1873 viene aperto dal 1 o maggio 2004 al 31 dicembre 2004 e dal 1 o gennaio al 31 dicembre di ogni anno civile successivo, finché il contingente resta in vigore.»; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | il paragrafo 5 *ter* è sostituito dal seguente:<br>«5 *ter* . Il dazio doganale applicabile ai prodotti del codice NC 0803 00 19 all'interno del contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.1834 dell'allegato è di 70 EUR/t.»; |  |  |  |  |
| b) | il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:<br>«6. Fatta eccezione per i contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d'ordine 09.1834, 09.1854, 09.1873 e 09.1899, i contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento vengono aperti ogni anno per un periodo di dodici mesi, dal 1 o luglio al 30 giugno. Detti contingenti vengono aperti per la prima volta il 1 o luglio 2000.<br>Il contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.1834 viene aperto dal 1 o gennaio al 31 dicembre di ogni anno civile. Per il 2008 il contingente in questione si applica dal 29 luglio 2008.<br>Il contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.1873 viene aperto dal 1 o maggio 2004 al 31 dicembre 2004 e dal 1 o gennaio al 31 dicembre di ogni anno civile successivo, finché il contingente resta in vigore.»; |  |  |  |  |

2) l'allegato è modificato in conformità dell'allegato al presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 29 luglio 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2008. *Per la Commissione* Stavros DIMAS *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 157 del 30.6.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_157_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 502/2005 della Commissione ( [GU L 83 dell'1.4.2005, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_083_R_TOC) ).

[^2] [GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_157_R_TOC) .

[^3] [GU L 198 del 26.7.2008, pag. 55](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_198_R_TOC) .

[^4] [GU L 282 dell'1.9.2004, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_282_R_TOC) .

[^5] [GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_316_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1528/2007 ( [GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_348_R_TOC) ).

La tabella di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1362/2000 è modificata come segue:

| 1) | \| N.d'ordine \| Codice NC \| Designazione delle merci \| Volume del contingente tariffario annuale<br>(peso netto, salvo indicazione contraria) \| Dazio del contingente tariffario<br>(riduzione in %) \|; \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \|; \| «09.1834 \| 0803 00 19 \| Banane, fresche (esclusi i plantani) \| 2 000 t \| Dazio fisso da applicare»; \| |
| --- | --- |

2) la riga corrispondente al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1871 è soppressa.

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 502/2005 della Commissione ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1528/2007 ().