# REGOLAMENTO (CE) N. 834/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1319/2006 relativo a determinate comunicazioni reciproche tra gli Stati membri e la Commissione nel settore delle carni suine

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] , in particolare l'articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1319/2006 della Commissione [^2] fissa al più tardi al giovedì di ogni settimana per la settimana precedente il giorno in cui gli Stati membri devono comunicare alla Commissione determinate quotazioni.

**(2)** Per poter disporre di informazioni quanto più possibile aggiornate per la gestione del mercato e tenuto conto dei progressi tecnologici nella trasmissione delle informazioni, appare necessario ridurre questo termine per la comunicazione.

**(3)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1319/2006.

**(4)** Per permettere agli Stati membri di adeguarsi al nuovo termine per la comunicazione, occorre prevedere che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1 o settembre 2008.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1319/2006, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi alle ore 12 (ora di Bruxelles) del mercoledì di ogni settimana per la settimana precedente:».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o settembre 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione ( [GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_149_R_TOC) ).

[^2] [GU L 243 del 6.9.2006, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_243_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione ().
[^2]: .