# REGOLAMENTO (CE) N. 888/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 2008

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero [^1] , in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 29 agosto 2008, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 851/2008 della Commissione [^2] .

**(2)** L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 851/2008 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 851/2008 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 12 settembre 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2008. *Per la Commissione* Heinz ZOUREK *Direttore generale per le Imprese e l'industria*

[^1] [GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) .

[^2] [GU L 231 del 29.8.2008, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_231_R_TOC) .

| In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni | Altri |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1701 99 10 | Zucchero bianco | 16,95 | 16,95 |

[^1] I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso

**a)** paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo , Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;

**b)** territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

**c)** territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

[^1]: I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso
[^2]: .