# REGOLAMENTO (CE) N. 901/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2008

recante sospensione dei dazi all'importazione su alcuni quantitativi di zucchero industriale per la campagna di commercializzazione 2008/2009

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] , in particolare l'articolo 142, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell'articolo 142 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può sospendere in tutto o in parte i dazi all'importazione per determinati quantitativi di zucchero al fine di garantire l'approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

**(2)** Gli articoli da 30 a 30 *quinquies* del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali [^2] stabiliscono le modalità di applicazione per l'importazione dello zucchero industriale di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

**(3)** Al fine di garantire l'approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 a un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale, è interesse della Comunità sospendere totalmente i dazi all'importazione di zucchero destinato alla fabbricazione dei suddetti prodotti per la campagna di commercializzazione 2008/2009, per un quantitativo corrispondente alla metà del suo fabbisogno di zucchero industriale.

**(4)** Occorre pertanto fissare i quantitativi di zucchero di importazione industriale per la campagna 2008/2009.

**(5)** Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la campagna 2008/2009, i dazi all'importazione sono totalmente sospesi per un quantitativo di 400 000 tonnellate di zucchero industriale di cui al codice NC 1701 e recante il numero d'ordine 09.4390, in conformità dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 950/2006.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o ottobre 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_178_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .