# REGOLAMENTO (CE) N. 914/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2008

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli [^1] , in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

**(1)** Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti contemplati dall'allegato I, parte XX, del precitato regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

**(2)** Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

**(3)** Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

**(4)** È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il marchio di identificazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale [^2] . È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari [^3] .

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

**2.** I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di marchiatura di identificazione stabiliti nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2008. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_139_R_TOC) .

[^3] [GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_139_R_TOC) . Rettifica pubblicata nella [GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_226_R_TOC) .

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 19 settembre 2008

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni |
| --- | --- | --- | --- |
| 0105 11 11 9000 | A02 | EUR/100 pcs | 0,7 |
| 0105 11 19 9000 | A02 | EUR/100 pcs | 0,7 |
| 0105 11 91 9000 | A02 | EUR/100 pcs | 0,7 |
| 0105 11 99 9000 | A02 | EUR/100 pcs | 0,7 |
| 0105 12 00 9000 | A02 | EUR/100 pcs | 1,4 |
| 0105 19 20 9000 | A02 | EUR/100 pcs | 1,4 |
| 0207 12 10 9900 | V03 | EUR/100 kg | 45,0 |
| 0207 12 90 9190 | V03 | EUR/100 kg | 45,0 |
| 0207 12 90 9990 | V03 | EUR/100 kg | 45,0 |
| V03: A24 , Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran. |  |  |  |

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: . Rettifica pubblicata nella .