# REGOLAMENTO (CE) N. 971/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2008

concernente un nuovo impiego di un coccidiostatico come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali [^1] , in particolare l'articolo 3 e l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale [^2] , in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1831/2003 istituisce una procedura per l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.

**(2)** L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le richieste di autorizzazione di additivi per mangimi presentate a norma della direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione dello stesso regolamento.

**(3)** La domanda di autorizzazione degli additivi di cui all'allegato del presente regolamento è stata presentata prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

**(4)** Le osservazioni iniziali su tale domanda, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda in questione deve pertanto continuare ad essere trattata a norma dell'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

**(5)** L'impiego dell'additivo diclazuril (Clinacox 0,5 % Premix) è autorizzato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione [^3] per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 418/2001 della Commissione [^4] e per le pollastre destinate alla produzione di uova dal regolamento (CE) n. 162/2003 della Commissione [^5] .

**(6)** Nuovi dati sono stati presentati dal titolare dell'autorizzazione dell'additivo a sostegno di una domanda di autorizzazione per dieci anni per l'impiego di coccidiostatico nei mangimi per i conigli. L'autorità europea per la sicurezza alimentare («l'autorità») ha comunicato due pareri [^6] in merito all'utilizzo di coccidiostatico per gli essere umani, gli animali e l'ambiente, alle condizioni di cui all'allegato del presente regolamento. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tali autorizzazioni. È pertanto opportuno autorizzare per un periodo di dieci anni l'impiego di questo preparato, come precisato nell'allegato.

**(7)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

È autorizzato per dieci anni l'impiego del preparato appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» di cui all'allegato quale additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2008. *Per la Commissione* Androulla VASSILIOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_270_R_TOC) .

[^2] [GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) .

[^3] [GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_296_R_TOC) .

[^4] [GU L 62 del 2.3.2001, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_062_R_TOC) .

[^5] [GU L 26 del 31.1.2003, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_026_R_TOC) .

[^6] Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti e le sostanze usati nei mangimi su richiesta della Commissione europea sulla sicurezza e l'efficacia di «Clinacox 0,5 %» preparato del diclazuril destinato ai conigli da ingrasso e da allevamento. The EFSA Journal (2007) 506, pagg. 1-32. Parere aggiornato del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti e sostanze utilizzati nei mangimi (FEEDAP) emesso su richiesta della Commissione europea in merito alla sicurezza del «Clinacox 0,5 %» (diclazuril) con additivo nei mangimi per conigli da ingrasso. The EFSA Journal (2008) 697, pagg. 1-9.

| Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E 771 | Janssen Pharmaceutica nv | Diclazuril 0,5 g/100 g<br>(Clinacox 0,5 % Premix) | Diclazuril: 0,5 g/100 g | Conigli | — | 1 | 1 | Impiego vietato almeno un giorno prima della macellazione | 24 ottobre 2018 | 2 500 μg diclazuril/kg di fegato peso umido<br>1 000 μg diclazuril/kg di reni peso umido<br>150 μg diclazuril/kg di tessuto muscolare peso umido<br>300 μg diclazuril/kg di tessuto adiposo peso umido |

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: .
[^6]: Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti e le sostanze usati nei mangimi su richiesta della Commissione europea sulla sicurezza e l'efficacia di «Clinacox 0,5 %» preparato del diclazuril destinato ai conigli da ingrasso e da allevamento. The EFSA Journal (2007) 506, pagg. 1-32. Parere aggiornato del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti e sostanze utilizzati nei mangimi (FEEDAP) emesso su richiesta della Commissione europea in merito alla sicurezza del «Clinacox 0,5 %» (diclazuril) con additivo nei mangimi per conigli da ingrasso. The EFSA Journal (2008) 697, pagg. 1-9.