# REGOLAMENTO (CE) N. 986/2008 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2008

relativo al divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle zone CIEM V, VI, VII e XII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera di uno Stato membro diverso dalla Germania, dalla Spagna, dall'Estonia, dalla Francia, dall’Irlanda, dalla Lettonia, dalla Lituania, dalla Polonia e dal Regno Unito

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca [^1] , in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca [^2] , in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde [^3] , fissa i contingenti per il 2007 e il 2008.

**(2)** In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

**(3)** È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 agli Stati membri di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito.

## **Articolo 2**

Divieti

È vietata la pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate. Sono inoltre vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette.

## **Articolo 3**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2008. *Per la Commissione* Fokion FOTIADIS *Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca*

[^1] [GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) .

[^2] [GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_261_R_TOC) .

[^3] [GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_384_R_TOC) .

| N. | 07/DSS |
| --- | --- |
| Stato membro | Tutti gli Stati membri eccetto Germania, Spagna, Estonia, Francia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia e Regno Unito |
| Stock | BSF/56712 |
| Specie | Pesce sciabola nero ( *Aphanopus carbo* ) |
| Zona | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII e XII |

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .