# REGOLAMENTO (CE) N. 989/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2008

recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2009 nell'ambito di alcuni contingenti GATT

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari [^2] , in particolare l'articolo 25, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 850/2008 della Commissione [^3] avvia la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2009 nell'ambito dei contingenti GATT di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1282/2006.

**(2)** Per alcuni contingenti e gruppi di prodotti le domande di titoli di esportazione riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili per l'anno contingentale 2009. Occorre pertanto fissare i coefficienti di assegnazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2006.

**(3)** Per i gruppi di prodotti e i contingenti per i quali le domande presentate vertono su quantitativi inferiori a quelli disponibili è opportuno procedere, a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006, all'assegnazione dei quantitativi residui proporzionalmente ai quantitativi richiesti. L'assegnazione di quantitativi supplementari deve essere subordinata alla comunicazione all'autorità competente dei quantitativi accettati dall'operatore e alla costituzione di una cauzione da parte del medesimo.

**(4)** Tenuto conto dei tempi previsti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/2008 per la procedura di fissazione di detti coefficienti, è necessario che il presente regolamento si applichi quanto prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 850/2008 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- e 21-Uruguay, 22-Tokyo, 22-Uruguay e 25-Tokyo riportati nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 5 dell'allegato medesimo.

## **Articolo 2**

Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 850/2008 per il gruppo di prodotti e il contingente identificato dal codice 25-Uruguay riportato nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate per i quantitativi richiesti.

Possono essere rilasciati titoli di esportazione per quantitativi supplementari, ripartiti mediante l'applicazione del coefficiente di assegnazione indicato nella colonna 6 dell'allegato, previa accettazione dei quantitativi da parte dell'interessato entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento e previa costituzione della cauzione richiesta.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2008. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_234_R_TOC) .

[^3] [GU L 231 del 29.8.2008, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_231_R_TOC) .

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Not specifically provided for (NSPF) | 16-Tokyo | 908,877 | 0,2204967 |  |
| 16-Uruguay | 3 446,000 | 0,1284613 |  |  |  |
| 17 | Blue Mould | 17-Uruguay | 350,000 | 0,0806452 |  |
| 18 | Cheddar | 18-Uruguay | 1 050,000 | 0,3143713 |  |
| 20 | Edam/Gouda | 20-Uruguay | 1 100,000 | 0,1351351 |  |
| 21 | Italian type | 21-Uruguay | 2 025,000 | 0,0781853 |  |
| 22 | Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation | 22-Tokyo | 393,006 | 0,4661993 |  |
| 22-Uruguay | 380,000 | 0,8444444 |  |  |  |
| 25 | Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation | 25-Tokyo | 4 003,172 | 0,8874245 |  |
| 25-Uruguay | 2 420,000 |  | 1,1255814 |  |  |

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .