# REGOLAMENTO (CE) N. 998/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2008

che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all’acquisto di intervento dei prodotti agricoli per l’esercizio contabile 2009

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune [^1] , in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri [^2] prevede il finanziamento, nell’ambito delle operazioni di ammasso pubblico, del deprezzamento dei prodotti giacenti all’intervento pubblico.

**(2)** L’allegato VIII, punti 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 884/2006 stabilisce le modalità di calcolo del deprezzamento. La percentuale di deprezzamento al momento dell’acquisto dei prodotti agricoli corrisponde al massimo alla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo prevedibile di smercio di ciascun prodotto. Tale percentuale deve essere fissata per ogni prodotto prima dell’inizio dell’esercizio contabile. La Commissione può inoltre, al momento dell’acquisto, limitare il deprezzamento a una frazione della suddetta percentuale, frazione che non può essere inferiore al 70 % del deprezzamento totale.

**(3)** Appare quindi opportuno stabilire i coefficienti che gli organismi di intervento dovranno applicare nel corso dell’esercizio contabile 2009 ai valori di acquisto mensili di determinati prodotti per poter stabilire l’ammontare del deprezzamento.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per i prodotti elencati in allegato che, dopo essere stati acquistati in regime di intervento pubblico, sono immagazzinati o presi in consegna dagli organismi di intervento tra il 1 o ottobre 2008 e il 30 settembre 2009, gli organismi di intervento applicano ai valori di acquisto mensili i coefficienti di deprezzamento indicati nell’allegato medesimo.

## **Articolo 2**

Gli importi delle spese, calcolati tenendo conto del deprezzamento di cui all’articolo 1 del presente regolamento, sono comunicati alla Commissione nell’ambito delle dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione [^3] .

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o ottobre 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_209_R_TOC) .

[^2] [GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_171_R_TOC) .

[^3] [GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_171_R_TOC) .

Coefficienti di deprezzamento da applicare ai valori di acquisto mensili

| Prodotti | Coefficienti |
| --- | --- |
| Frumento tenero panificabile | — |
| Orzo | — |
| Granturco | — |
| Alcole | 0,45 |

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .