# REGOLAMENTO (CE) N. 1019/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2008

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari [^1] , in particolare l’articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare. Gli operatori di tale settore che eseguono qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione di prodotti alimentari successiva alla prima fase di produzione rispettano i requisiti generali in materia d’igiene di cui all’allegato II di detto regolamento.

**(2)** Per quanto riguarda il rifornimento idrico, a norma del capitolo VII dell’allegato II l’acqua potabile va usata, ove necessario, per garantire che i prodotti alimentari non siano contaminati e per i prodotti della pesca interi può essere usata acqua pulita. Detto allegato dispone inoltre che per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi possa essere usata acqua di mare pulita e che l’acqua pulita possa essere usata per il loro lavaggio esterno.

**(3)** L’uso di acqua pulita per i prodotti della pesca interi e per il lavaggio esterno di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi non presenta un rischio per la salute pubblica purché procedure di controllo basate segnatamente sui principi dell’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) siano state elaborate e applicate dagli operatori del settore alimentare, in modo da garantire che tale uso non rappresenti una fonte di contaminazione.

**(4)** Il regolamento (CE) n. 852/2004 va pertanto modificato di conseguenza.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Nell’allegato II, capitolo VII, del regolamento (CE) n. 852/2004 il punto 1, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b) Per i prodotti della pesca interi può essere usata acqua pulita. Per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi può essere usata acqua di mare pulita; l’acqua pulita può essere usata anche per il lavaggio esterno. Se si usa acqua pulita è necessario disporre di strutture e procedure adeguate per la sua fornitura, in modo da garantire che tale uso non rappresenti una fonte di contaminazione dei prodotti alimentari.».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2008. *Per la Commissione* Androulla VASSILIOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_139_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_226_R_TOC) .

[^1]: ; rettifica nella .