# REGOLAMENTO (CE) N. 1029/2008 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiornare un riferimento a talune norme europee

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali [^1] , in particolare l’articolo 64, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce un quadro armonizzato di norme generali per l’organizzazione di controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

**(2)** Secondo l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004, l’autorità competente designa i laboratori che possono effettuare l’analisi di campioni prelevati durante i controlli ufficiali. Tali laboratori devono essere accreditati in base a una serie di norme europee.

**(3)** Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha elaborato norme europee (norme EN) che rispondono ai requisiti del regolamento (CE) n. 882/2004 e che disciplinano, tra l’altro, l’accreditamento di laboratori.

**(4)** Il CEN ha sostituito le norme europee EN 45002, «Criteri generali per la valutazione dei laboratori di prova», ed EN45003, «Sistema di accreditamento dei laboratori di prova e taratura. Prescrizioni generali per la gestione e il riconoscimento», con la norma EN ISO/CEI 17011 su «General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies» (Requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità). È dunque opportuno aggiornare nell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 il riferimento a tali norme europee.

**(5)** Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 882/2004.

**(6)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 è modificato come segue:

| 1. | «b): EN ISO/CEI 17011 su “General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies” (Requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità)»; | «b) | EN ISO/CEI 17011 su “General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies” (Requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità)»; |
| --- | --- | --- | --- |
| «b) | EN ISO/CEI 17011 su “General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies” (Requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità)»; |  |  |

**2.** l’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), è soppresso.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2008. *Per la Commissione* Androulla VASSILIOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_165_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_191_R_TOC) .

[^1]: ; rettifica nella .