# REGOLAMENTO (CE) N. 1051/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2008

che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi per le importazioni dalla Federazione russa di taluni prodotti di acciaio

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativo alla gestione di alcune restrizioni all’importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa [^1] , in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

**(1)** Il 26 ottobre 2007 la Comunità europea e la Federazione russa hanno firmato un accordo relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio [^2] («l’accordo»).

**(2)** L’articolo 3, paragrafo 3, dell’accordo dispone che i quantitativi non utilizzati in un dato anno possono essere riportati all’anno successivo fino a un massimo del 7 % del limite quantitativo corrispondente indicato nell’allegato II dell’accordo.

**(3)** A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo i trasferimenti tra gruppi di prodotti sono possibili fino al 7 % del limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti e i trasferimenti tra categorie di prodotti sono autorizzati entro un limite massimo di 25 000 tonnellate.

**(4)** La Russia ha notificato alla Comunità l’intenzione di avvalersi delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, entro i termini stabiliti dall’accordo. In seguito alla richiesta della Russia è opportuno apportare le necessarie modifiche ai limiti quantitativi per il 2008.

**(5)** L’articolo 10 dispone che ad ogni rinnovo annuale i quantitativi relativi a ciascun gruppo di prodotti sono aumentati del 2,5 %.

**(6)** Il regolamento (CE) n. 1342/2007 deve quindi essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I limiti quantitativi per il 2008 stabiliti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 sono sostituiti da quelli stabiliti nell’allegato I del presente regolamento.

## **Articolo 2**

I limiti quantitativi per il 2009 risultanti dall’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’accordo del 2007 tra la Comunità europea e la Federazione russa relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio sono stabiliti nell’allegato II del presente regolamento.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2008. *Per la Commissione* Catherine ASHTON *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 300 del 17.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_300_R_TOC) .

[^2] [GU L 300 del 17.11.2007, pag. 52](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_300_R_TOC) .

LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2008

| SB. Prodotti lunghi |  |
| --- | --- |
| SB1. Barre | 58 906 |
| SB2. Vergella | 329 010 |
| SB3. Altri prodotti lunghi | 529 434 |
| Nota: : — SA e SB sono categorie di prodotti. SA1-SA6 e SB1-SB3 sono gruppi di prodotti. |  |

LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2009

| SB. Prodotti lunghi |  |
| --- | --- |
| SB1. Barre | 56 375 |
| SB2. Vergella | 332 100 |
| SB3. Altri prodotti lunghi | 519 675 |
| Nota: : — SA e SB sono categorie di prodotti. SA1-SA6 e SB1-SB3 sono gruppi di prodotti. |  |

[^1]: .
[^2]: .