# REGOLAMENTO (CE) N. 1057/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2008

che modifica l’appendice II dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 concernente il certificato di revisione dell’aeronavigabilità (modulo AESA 15a)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea ed abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE [^1] , in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni [^2] è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1056/2008 [^3] .

**(2)** Il certificato di revisione dell’aeronavigabilità di cui all’appendice II dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione [^4] deve essere sostituito, in modo da recepire le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 2042/2003.

**(3)** Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere formulato dall’agenzia [^5] in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’appendice II [Certificato di revisione dell’aeronavigabilità, modulo AESA 15a, dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003] è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2008. *Per la Commissione* Antonio TAJANI *Vicepresidente*

[^1] [GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_079_R_TOC) .

[^2] [GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_315_R_TOC) .

[^3] Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.

[^4] [GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_243_R_TOC) .

[^5] Parere n. 2/2008.

«Appendice II Certificato di revisione dell’aeronavigabilità Testo di immagine [STATO MEMBRO] Membro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea CERTIFICATO DI REVISIONE DELL’AERONAVIGABILITÀ Riferimento ARC: … In conformità del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio attualmente in vigore la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO] certifica che l’aeromobile seguente: Costruttore dell’aeromobile: … Designazione dell’aeromobile a cura del costruttore: … Registrazione dell’aeromobile: … Numero di serie dell’aeromobile: … è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio. Data del rilascio: … Data di scadenza: … Firma: … N. autorizzazione: … 1 o rinnovo: nel corso dell’ultimo anno l’aeromobile è rimasto in ambiente controllato in conformità del punto M.A.901 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione. L’aeromobile è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio. Data del rilascio: … Data di scadenza: … Firma: … N. autorizzazione: … Ragione sociale: … Riferimento dell’approvazione: … 2 o rinnovo: nel corso dell’ultimo anno l’aeromobile è rimasto in ambiente controllato in conformità del punto M.A.901 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione. L’aeromobile è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio. Data del rilascio: … Data di scadenza: … Firma: … N. autorizzazione: … Ragione sociale: … Riferimento dell’approvazione: … Modulo 15 o AESA»;

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.
[^4]: .
[^5]: Parere n. 2/2008.