# REGOLAMENTO (CE) N. 1064/2008 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 957/2008 recante deroga per il periodo contingentale 2008/2009 al regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] , in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,

vista la decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato sulla modifica, per quanto riguarda le carni di pollame, delle concessioni tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) [^2] , in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 957/2008 della Commissione [^3] prevede che il periodo di presentazione delle domande di titoli per i prodotti originari del Brasile per il terzo sottoperiodo contingentale compreso tra il 1 o gennaio e il 31 marzo 2009 sia rinviato ai primi sette giorni del mese di novembre 2008.

**(2)** Tenuto conto del fatto che persiste l’incertezza circa le condizioni di rilascio dei certificati d’origine per i prodotti originari del Brasile e che è indispensabile un periodo supplementare per chiarire la situazione per gli operatori con riguardo a tali condizioni, è opportuno in questa fase rinviare di un altro mese, per le importazioni della suddetta origine, il periodo di presentazione delle domande per il sottoperiodo contingentale di cui trattasi.

**(3)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 957/2008.

**(4)** Tenuto conto del fatto che il periodo di presentazione delle domande per il prossimo sottoperiodo doveva iniziare il 1 o novembre 2008, è indispensabile che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla suddetta data.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 957/2008 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1 In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 616/2007, per il sottoperiodo contingentale che inizia il 1 o gennaio 2009 la domanda di titolo per i prodotti dei gruppi 1, 4 e 7 può essere presentata solo nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o novembre 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 138 del 30.5.2007, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_138_R_TOC) .

[^3] [GU L 260 del 30.9.2008, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_260_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .