# REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2008

che avvia un riesame concernente i «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio che istituisce un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l’altro, della Malesia, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito il «regolamento di base») [^1] , in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA DI RIESAME

**(1)** La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame concernente i «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Eastman Chemical (Malesia) SDN.BHD («il richiedente»), un produttore esportatore della Malesia (il «paese interessato»).

B. PRODOTTO

**(2)** Il prodotto in esame è il polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5 originario della Malesia (il «prodotto in questione»), attualmente classificato nel codice NC 3907 60 20 .

C. MISURE IN VIGORE

**(3)** Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio anti-dumping definitivo imposto con il regolamento (CE) n. 192/2007 [^2] a norma del quale le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario della Malesia e fabbricato dal richiedente sono soggette a un dazio definitivo anti-dumping di 160,1 EUR/t, a eccezione di talune società espressamente indicate che sono soggette ad aliquote individuali di dazio.

D. MOTIVAZIONI DEL RIESAME

**(4)** Il richiedente afferma di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta in base ai cui risultati sono stati istituite le misure anti-dumping, vale a dire nel periodo dal 1 o ottobre 1998 al 30 settembre 1999 (il «periodo dell’inchiesta iniziale») e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure anti-dumping.

**(5)** Il richiedente sostiene inoltre di aver iniziato a esportare il prodotto in questione nella Comunità dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

E. PROCEDURA

**(6)** I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati della domanda di riesame ed è stata offerta loro la possibilità di presentare osservazioni. Non sono però pervenute osservazioni da parte loro.

**(7)** Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’avvio di un riesame concernente i «nuovi esportatori», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare il margine di dumping individuale del richiedente e, qualora venissero accertate prassi di dumping, il livello di dazio da applicare alle importazioni del prodotto in esame effettuate dal richiedente nella Comunità.

**(8)** Nel caso in cui il richiedente soddisfi i requisiti per usufruire di un dazio individuale, può risultare necessario modificare il livello del dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame proveniente da società non menzionate individualmente all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 192/2007.

**a)** **Questionari** Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l’inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente.

**b)** **Raccolta di informazioni e audizioni** Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le rispettive osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno delle medesime. La Commissione può inoltre ascoltare le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite. Si richiama l’attenzione delle parti sul fatto che esse potranno esercitare la maggior parte dei diritti procedurali enunciati nel regolamento di base solo se si faranno conoscere entro il termini fissati dal presente regolamento.

F. ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

**(9)** Conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio anti-dumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato e venduto dal richiedente per l’esportazione nella Comunità. Parallelamente, tali importazioni devono essere soggette a registrazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base affinché, qualora il riesame si concluda con l’accertamento dell’esistenza di dumping per quanto riguarda i richiedenti, possano essere riscossi dazi anti-dumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data d’inizio del riesame. In questa fase del procedimento non è possibile stimare l’ammontare degli eventuali dazi che il richiedente dovrà corrispondere in futuro.

G. TERMINI

**(10)** Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:

**a)** le parti interessate possono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni e rispondere al questionario di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell’inchiesta;

**b)** le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

**(11)** Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

**(12)** Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo in parte, e vengono utilizzati i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere meno favorevole di quanto sarebbe stato se la parte avesse collaborato.

I. TRATTAMENTO DEI DATI A CARATTERE PERSONALE

**(13)** È opportuno notare che qualunque dato a carattere personale raccolto nel quadro della presente inchiesta sarà trattato conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [^3] .

J. CONSIGLIERE-AUDITORE

**(14)** Da notare inoltre che se le parti interessate ritengono di incontrare difficoltà nell’esercizio dei loro diritti di difesa, possono sollecitare l’intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore agisce come intermediario tra le parti interessate e i servizi della Commissione e offre, se necessario, la sua mediazione sulle questioni di procedura che riguardano la tutela degli interessi di tali parti nel corso della presente inchiesta, in particolare per quanto riguarda l’accesso al fascicolo, la confidenzialità, la proroga dei termini e il trattamento dei punti di vista presentati per iscritto/o oralmente. Per ottenere maggiori informazioni e le coordinate del contatto, le parti interessate possono consultare le pagine web dedicate al consigliere-auditore sul sito internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

In conformità dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, è avviato un riesame del regolamento (CE) n. 192/2007 per stabilire se e in quale misura debbano essere soggette al dazio anti-dumping imposto da tale regolamento le importazioni di polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, classificato nel codice NC 3907 60 20 originario della Malesia, prodotto e venduto per l’esportazione nella Comunità da Eastman Chemical (Malesia) SDN.BHD (codice addizionale TARIC A898).

## **Articolo 2**

Il dazio anti-dumping imposto dal regolamento (CE) n. 192/2007 è abrogato con riguardo alle importazioni di cui all’articolo 1.

## **Articolo 3**

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si chiede alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all’articolo 1. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

## **Articolo 4**

**1.** Le parti interessate, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l’inchiesta, devono manifestarsi alla Commissione, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario menzionato al considerando 10, lettera a), del presente regolamento, ed eventuali altre informazioni, salvo diversa indicazione, entro 40 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

**2.** Tutte le osservazioni e le richieste presentate dalle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria) e devono riportare l’indicazione di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste dal presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in forma riservata, devono essere contrassegnate dalla dicitura *«Diffusione limitata* [^4] *»* e, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE». Le informazioni relative al caso in esame e/o le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione H Ufficio: N-105 4/92 B-1049 Bruxelles Fax (32 2) 295 65 05

## **Articolo 5**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2008. *Per la Commissione* Catherine ASHTON *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) .

[^2] [GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_059_R_TOC) .

[^3] [GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_008_R_TOC) .

[^4] Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_145_R_TOC) ). È un documento riservato conformemente all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ( [GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) ) e all’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo anti-dumping).

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (). È un documento riservato conformemente all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio () e all’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo anti-dumping).