# REGOLAMENTO (CE) N. 1087/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2008

recante modifica, per quanto riguarda l’allegato XVII, del regolamento (CE) n. 423/2008 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo [^1] , in particolare l’articolo 46,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell’allegato V, sezione C, punto 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli è possibile aumentare dell’1 % il titolo alcolometrico volumico.

**(2)** A norma dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 423/2008 della Commissione [^2] , gli anni caratterizzati da condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli sono indicati nel suo allegato XVII, con menzione delle zone viticole, delle regioni geografiche e delle varietà interessate.

**(3)** A motivo delle condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli del 2008, i limiti fissati nell’allegato V, sezione C, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 per l’aumento del titolo alcolometrico naturale non consentono di produrre vini con caratteristiche conformi a quelle normalmente richieste sul mercato nelle regioni viticole del Regno Unito. È pertanto opportuno autorizzare il Regno Unito ad aumentare il titolo alcolometrico naturale del 4,5 % vol.

**(4)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 423/2008.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Nella tabella dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 423/2008 è aggiunta la riga seguente:

| «2. | 2008 | A | Inghilterra, Galles | Varietà autorizzate» |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_179_R_TOC) .

[^2] [GU L 127 del 15.5.2008, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_127_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .