# REGOLAMENTO (CE) N. 1097/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2008

recante misure eccezionali relative ai titoli di importazione nel settore del riso per problemi sul mercato internazionale nel 2008

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] , in particolare gli articoli 134 e 148, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** Dall'inizio del 2008 l'andamento delle importazioni di riso nella Comunità ha subito perturbazioni dovute a varie misure di limitazione delle esportazioni adottate da paesi terzi. In alcuni casi si trattava di divieti ufficiali di esportare o di misure aventi effetto equivalente. Di conseguenza, gli importatori della Comunità non sono riusciti a tener fede ai propri obblighi connessi ai titoli di importazione, in particolare, all'obbligo di importare previsto dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [^2] .

**(2)** Al fine di limitare le conseguenze negative per gli importatori, occorre pertanto stabilire misure eccezionali riguardo ai titoli di importazione rilasciati per i periodi contingentali 2007/2008 e 2008.

**(3)** L'obbligo di importare è un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli [^3] ; l'articolo 22 del medesimo regolamento dispone che, se tale obbligo non è soddisfatto, la cauzione deve essere incamerata. Su richiesta delle parti interessate e a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 376/2008, è opportuno annullare l'obbligo di importare e decidere caso per caso in merito al vincolo della cauzione. È opportuno stabilire le condizioni che il titolare del titolo deve soddisfare per dimostrare che le misure di limitazione delle esportazioni devono essere considerate un caso di forza maggiore.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** A norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 376/2008, su richiesta del titolare presentata entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, per i titoli di importazione rilasciati nel periodo contingentale 2007/2008 in forza dei regolamenti (CE) n. 964/2007 [^4] e (CE) n. 1002/2007 [^5] , o nel periodo contingentale 2008 in forza dei regolamenti (CE) n. 2058/96 [^6] , (CE) n. 327/98 [^7] , (CE) n. 955/2005 [^8] , (CE) n. 1964/2006 [^9] e (CE) n. 1529/2007 [^10] , le autorità competenti degli Stati membri annullano l'obbligo di importare e svincolano le cauzioni relative ai quantitativi non utilizzati.

**2.** La misura di cui al paragrafo 1 si applica solo se il titolare invoca norme imposte da un paese terzo che le autorità competenti dello Stato membro considerano un caso di forza maggiore ai sensi degli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 376/2008. Il titolare è tenuto a dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dalle autorità competenti, di non essere stato in grado di importare a causa dell'imposizione, da parte di paesi terzi, di divieti ufficiali di esportare o di misure aventi un effetto equivalente che un operatore economico ragionevolmente prudente del settore del riso non avrebbe potuto prevedere al momento di chiedere il titolo di importazione, e di essersi fatto parte diligente per utilizzare il titolo di importazione durante il periodo di validità.

## **Articolo 2**

Entro il 31 gennaio 2009 gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

Le comunicazioni sono effettuate per via elettronica. La loro forma e il loro contenuto sono definiti sulla base di modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_114_R_TOC) .

[^3] [GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1985_205_R_TOC) .

[^4] [GU L 213 del 15.8.2007, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_213_R_TOC) .

[^5] [GU L 226 del 30.8.2007, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_226_R_TOC) .

[^6] [GU L 276 del 29.10.1996, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_276_R_TOC) .

[^7] [GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_037_R_TOC) .

[^8] [GU L 164 del 24.6.2005, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_164_R_TOC) .

[^9] [GU L 408 del 22.12.2006, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_408_R_TOC) .

[^10] [GU L 348 del 31.12.2007, pag. 155](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_348_R_TOC) .

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