# REGOLAMENTO (CE) N. 1109/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2008

recante centesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan [^1] , in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

**(1)** Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

**(2)** Il 10 ottobre 2008, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche aggiungendo tre persone all’elenco sulla base delle informazioni relative al loro collegamento con Al-Qaeda.

**(3)** Occorre modificare opportunamente l’allegato I.

**(4)** Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate.

**(5)** La Commissione informerà le persone interessate dei motivi su cui si basa il presente regolamento, darà loro la possibilità di fare osservazioni in proposito e riesaminerà il presente regolamento in funzione delle osservazioni e delle eventuali informazioni supplementari disponibili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2008. *Per la Commissione* Benita FERRERO-WALDNER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_139_R_TOC) .

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco «Persone fisiche»:

**(1)** Adil Muhammad Mahmud **Abd Al-Khaliq** [alias (a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; (b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled]. Data di nascita: 2.3.1984. Luogo di nascita: Bahrein. Passaporto n.: 1632207 (Bahrein). Altre informazioni: (a) ha operato per conto di Al-Qaeda e del gruppo combattente islamico libico e ha fornito loro un supporto finanziario, materiale e logistico, ad esempio parti elettriche utilizzate per esplosivi, computer, dispositivi GPS e materiale militare. (b) È stato addestrato da Al-Qaeda all’uso di armi leggere e esplosivi nell’Asia meridionale e ha combattuto con Al-Qaeda in Afghanistan. (c) Nel gennaio 2007 è stato arrestato negli Emirati arabi uniti (EAU) con l’accusa di essere membro di Al-Qaeda e del gruppo combattente islamico libico. (d) Dopo essere stato condannato negli Emirati arabi uniti alla fine del 2007, è stato trasferito in Bahrein agli inizi del 2008 per scontare il resto della pena.

**(2)** Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar **Ali** [alias (a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; (b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; (c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; (d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; (e) Abdulrahman Mohammad Jaffar; (f) Ali Al-Khal; (g) Abu Muhammad Al-Khal]. Data di nascita: 15.1.1968. Luogo di nascita: Muharraq, Bahrein. Nazionalità: bahreinita. Altre informazioni: (a) finanziatore e intermediario di Al-Qaeda con sede in Bahrein. (b) Nel gennaio 2008 è stato condannato dall’Alta corte criminale del Bahrein per finanziamento del terrorismo, partecipazione a addestramenti terroristici, agevolazione degli spostamenti di altre persone perché ricevessero un addestramento terroristico all’estero e appartenenza a un’organizzazione terroristica. Dopo il verdetto della corte, è stato rilasciato una volta scontata la pena. (c) Localizzato in Bahrein (maggio 2008).

**(3)** Khalifa: Muhammad Turki **Al-Subaiy** [alias (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; (c) Khalifa Al-Subayi; (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy]. Data di nascita: 1.1.1965. Nazionalità: qatariana. Passaporto n.: 00685868 (Qatar). Carta d’identità n.: 26563400140 (Qatar). Altre informazioni: (a) finanziatore e intermediario del terrorismo con sede in Qatar che ha agito per conto dei vertici di Al-Qaeda, anche trasferendo le reclute verso i campi di addestramento nell’Asia meridionale, e ha fornito sostegno finanziario all’organizzazione. (b) Nel gennaio 2008 è stato condannato in contumacia dall’Alta corte criminale del Bahrein per finanziamento del terrorismo, partecipazione a addestramenti terroristici, agevolazione degli spostamenti di altre persone perché ricevessero un addestramento terroristico all’estero e appartenenza a un’organizzazione terroristica. (c) Arrestato in Qatar nel marzo 2008. Sta scontando la pena in Qatar (giugno 2008).

[^1]: .