# REGOLAMENTO (CE) N. 1125/2008 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2008

che determina, per la campagna di commercializzazione 2008/2009, la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti tra la Danimarca, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia e il Lussemburgo

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli [^1] , in particolare l'articolo 95, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 507/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre [^2] , la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti, prevista all'articolo 94, paragrafo 1 *bis* , del regolamento (CE) n. 1234/2007 per la campagna di commercializzazione 2008/2009, deve essere effettuata anteriormente al 16 novembre della campagna di commercializzazione in corso.

**(2)** A tal fine, l'Italia ha trasmesso alla Commissione le informazioni relative alle superfici per le quali esistono contratti di compravendita, impegni di trasformazione e contratti di trasformazione nonché alle stime delle rese di paglie e di fibre di lino e di canapa.

**(3)** Per contro, non vi sarà alcuna produzione di fibre di lino o di canapa per la campagna di commercializzazione 2008/2009 in Danimarca, in Grecia, in Irlanda e in Lussemburgo.

**(4)** In base alle stime di produzione quali risultano dalle informazioni fornite, la produzione complessiva dei cinque Stati membri interessati non raggiungerà il quantitativo di 5 000 tonnellate che viene loro assegnato complessivamente ed è opportuno determinare i quantitativi nazionali garantiti elencati in appresso.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la campagna di commercializzazione 2008/2009, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti prevista all'articolo 94, paragrafo 1 *bis* , in combinato disposto con l'allegato XI, punto A.II, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è la seguente:

| — | Danimarca | 0 tonnellate, |
| --- | --- | --- |
| — | Grecia | 0 tonnellate, |
| — | Irlanda | 0 tonnellate, |
| — | Italia | 228 tonnellate, |
| — | Lussemburgo | 0 tonnellate. |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 16 novembre 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 149 del 7.6.2008, pag. 38](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_149_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .