# REGOLAMENTO (CE) N. 1132/2008 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2008

recante riapertura della pesca del pesce industriale nelle acque norvegesi della zona IV per le navi battenti bandiera svedese

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca [^1] , in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca [^2] , in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura [^3] , fissa i contingenti per il 2008.

**(2)** Il 27 maggio 2008 la Svezia ha comunicato alla Commissione, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, che a decorrere dal 30 maggio 2008 avrebbe chiuso la pesca del pesce industriale nelle acque norvegesi della zona IV.

**(3)** Il 5 agosto 2008 la Commissione, a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ha adottato il regolamento (CE) n. 779/2008, recante divieto di pesca del pesce industriale nelle acque norvegesi della zona IV per le navi battenti bandiera svedese o immatricolate in Svezia, con effetto a decorrere dalla stessa data.

**(4)** Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità svedesi, all’interno del contingente svedese per le acque norvegesi della zona IV è ancora disponibile un quantitativo di pesce industriale. Occorre pertanto autorizzare la pesca del pesce industriale nelle acque suddette per le navi battenti bandiera svedese o immatricolate in Svezia.

**(5)** È necessario che tale autorizzazione prenda effetto il 3 settembre 2008, in modo che il quantitativo di pesce industriale di cui trattasi possa essere pescato prima della fine dell’anno.

**(6)** Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 779/2008 della Commissione con effetto a decorrere dal 3 settembre 2008.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 779/2008 è abrogato.

## **Articolo 2**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 3 settembre 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2008. *Per la Commissione* Fokion FOTIADIS *Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca*

[^1] [GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) .

[^2] [GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_261_R_TOC) .

[^3] [GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_019_R_TOC) .

| N. | 58 — Riapertura |
| --- | --- |
| Stato membro | SWE |
| Stock | I/F/4AB-N. |
| Specie | Pesce industriale |
| Zona | IV (acque norvegesi) |
| Data | 3.9.2008 |

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .