# REGOLAMENTO (CE) N. 1195/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2008

recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Scottish Farmed Salmon (IGP)]

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari [^1] , in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda del Regno Unito relativa all'approvazione di modifiche di elementi del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Scottish Farmed Salmon», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione [^2] , modificato dal regolamento (CE) n. 1437/2004 [^3] .

**(2)** Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [^4] , secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le modifiche del disciplinare pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* concernenti la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento sono approvate.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_093_R_TOC) .

[^2] [GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_327_R_TOC) .

[^3] [GU L 265 del 12.8.2004, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_265_R_TOC) .

[^4] [GU C 76 del 27.3.2008, pag. 28](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2008_076_R_TOC) .

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

REGNO UNITO

Scottish Farmed Salmon (IGP)

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .