# REGOLAMENTO (CE) N. 1210/2008 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio [^1] (di seguito: «il regolamento») è entrato in vigore il 31 gennaio 2008 ed è di applicazione dal 1 o marzo 2008. Il regolamento dà a tutti i prodotti originari della Repubblica moldova (di seguito: «Moldova») libero accesso ai mercati comunitari a eccezione di taluni prodotti agricoli elencati nell’allegato I del regolamento, per i quali applica concessioni limitate sotto forma di esenzione dai dazi doganali nei limiti dei contingenti tariffari o di riduzione di tali dazi.

**(2)** Il testo dell’articolo 14 del regolamento crea un divario tra l’applicazione del sistema delle preferenze generalizzate (di seguito: «SPG») a cui la Moldova ha diritto fino all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 55/2008 e l’applicazione delle preferenze commerciali autonome (di seguito: «PCA») quando invece l’intenzione era di assicurare che le SPG continuassero a essere di applicazione per tutte le esportazioni ammissibili fino al momento dell’introduzione delle PCA. Secondo l’articolo 14 le merci coperte dalle SPG che sono state esportate nella Comunità tra l’entrata in vigore delle PCA e l’inizio dell’applicazione del regime non sarebbero coperte da alcun regime nei casi in cui non esista un contratto d’acquisto stilato prima del 31 gennaio 2008 e sia possibile dimostrare che le merci sono uscite dalla Moldova non più tardi del 31 gennaio 2008. Per correggere tale situazione il testo dell’articolo 14 dovrebbe essere modificato in modo da far riferimento alla data di applicazione del regolamento e non alla sua entrata in vigore.

**(3)** Nel preparare l’applicazione del regolamento (CE) n. 55/2008 e la gestione dei contingenti elencati nell’allegato I, sono state individuate alcune incongruenze tra la descrizione dei contingenti e i codici NC applicabili. Per correggere tali errori il codice NC 1001 90 99 dovrebbe essere aggiunto al contingente n. 09.0509 e i termini «con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol.» dovrebbero essere eliminati dalla designazione delle merci per il contingente n. 09.0514. Le correzioni proposte non contraddicono né modificano la metodologia applicata per determinare i contingenti tariffari per ciascun gruppo di prodotti, che si basava sui migliori risultati in termini di esportazioni negli anni compresi tra il 2004 e il 2006, con aumenti lineari annui corrispondenti agli aumenti potenziali della capacità di produzione e di esportazione della Moldova fino al 2012.

**(4)** Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 55/2008.

**(5)** Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 55/2008 è modificato come segue:

| 1) | a): all’articolo 14, paragrafo 1, nella frase introduttiva le parole «l’entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «la data di applicazione»; | a) | all’articolo 14, paragrafo 1, nella frase introduttiva le parole «l’entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «la data di applicazione»; | b) | all’articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) e paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) le parole «la data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «la data di applicazione»; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | all’articolo 14, paragrafo 1, nella frase introduttiva le parole «l’entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «la data di applicazione»; |  |  |  |  |
| b) | all’articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) e paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) le parole «la data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «la data di applicazione»; |  |  |  |  |

2) l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2008. *Per il Consiglio* *Il presidente* B. LAPORTE

[^1] [GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_020_R_TOC) .

«ALLEGATO I PRODOTTI SOGGETTI A RESTRIZIONI QUANTITATIVE O A PREZZI MASSIMI IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 3 Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall’applicazione dei codici NC. Quando figura “ex” davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente. 1. Prodotti soggetti a contingenti tariffari annui in esenzione da dazi doganali Numero d’ordine Codice NC Designazione delle merci 2008 [^1] 2009 [^1] 2010 [^1] 2011 [^1] 2012 [^1] 09.0504 da 0201 a 0204 Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate 3 000 [^2] 3 000 [^2] 4 000 [^2] 4 000 [^2] 4 000 [^2] 09.0505 ex 0207 Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105 , fresche, refrigerate o congelate, diverse dai fegati grassi della sottovoce 0207 34 400 [^2] 400 [^2] 500 [^2] 500 [^2] 500 [^2] 09.0506 ex 0210 Carni e frattaglie commestibili di animali della specie suina e bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o frattaglie di animali della specie suina e bovina 400 [^2] 400 [^2] 500 [^2] 500 [^2] 500 [^2] 09.4210 da 0401 a 0406 Prodotti lattiero-caseari 1 000 [^2] 1 000 [^2] 1 500 [^2] 1 500 [^2] 1 500 [^2] 09.0507 0407 00 Uova di volatili in guscio 90 [^3] 95 [^3] 100 [^3] 110 [^3] 120 [^3] 09.0508 ex 0408 Uova di volatili sgusciate e tuorli, diversi da quelli inadatti all’uso alimentare 200 [^2] 200 [^2] 300 [^2] 300 [^2] 300 [^2] 09.0509 1001 90 91 1001 90 99 Altra spelta (escluse sementi di spelta), frumento tenero e frumento segalato 25 000 [^2] 30 000 [^2] 35 000 [^2] 40 000 [^2] 50 000 [^2] 09.0510 1003 00 90 Orzo 20 000 [^2] 25 000 [^2] 30 000 [^2] 35 000 [^2] 45 000 [^2] 09.0511 1005 90 Granturco 15 000 [^2] 20 000 [^2] 25 000 [^2] 30 000 [^2] 40 000 [^2] 09.0512 1601 00 91 e 1601 00 99 Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti 500 [^2] 500 [^2] 600 [^2] 600 [^2] 600 [^2] ex 1602 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: — di galli e galline, — di animali della specie suina, — di animali della specie bovina, non cotte 09.0513 1701 99 10 Zucchero bianco 15 000 [^2] 18 000 [^2] 22 000 [^2] 26 000 [^2] 34 000 [^2] 09.0514 2204 21 e 2204 29 Vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti 60 000 [^4] 70 000 [^4] 80 000 [^4] 100 000 [^4] 120 000 [^4] 2. Prodotti che beneficiano dell’esenzione dall’aliquota ad valorem del dazio all’importazione Codice NC Designazione delle merci 0702 Pomodori, freschi o refrigerati 0703 20 Agli, freschi o refrigerati 0707 Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati 0709 90 70 Zucchine, fresche o refrigerate 0709 90 80 Carciofi 0806 Uve, fresche o secche 0808 10 Mele, fresche 0808 20 Pere e cotogne 0809 10 Albicocche 0809 20 Ciliege 0809 30 Pesche, comprese le pesche noci 0809 40 Prugne e prugnole»

[^1] Dal 1 o gennaio al 31 dicembre, eccetto per il 2008, dal primo giorno di applicazione del regolamento fino al 31 dicembre.

[^2] tonnellate (peso netto).

[^3] milioni di unità.

[^4] ettolitri.

[^1]: Dal 1o gennaio al 31 dicembre, eccetto per il 2008, dal primo giorno di applicazione del regolamento fino al 31 dicembre.
[^2]: tonnellate (peso netto).
[^3]: milioni di unità.
[^4]: ettolitri.