# REGOLAMENTO (CE) N. 1217/2008 DEL CONSIGLIO

dell’8 dicembre 2008

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 al fine di aggiungere la Repubblica dello Zambia all’elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** Il 28 novembre 2007 la Comunità ha concluso negoziati relativi a un accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico (di seguito «APE interinale») con le Seicelle, con lo Zambia e con lo Zimbabwe.

**(2)** Poiché la Comunità e lo Zambia, al momento della conclusione dei negoziati relativi all’APE interinale, in data 28 novembre 2007, non erano giunte a un accordo riguardo a un’offerta di accesso al mercato formulata dallo Zambia, non è stato possibile inserire lo Zambia nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico [^1] .

**(3)** Il 30 settembre 2008 la Comunità e lo Zambia hanno concluso negoziati relativi a un’offerta di accesso al mercato zambiano.

**(4)** Di conseguenza, alla luce dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, l’allegato I dovrebbe essere modificato al fine di inserirvi lo Zambia.

**(5)** Al fine di tenere conto dell’aggiunta dello Zambia all’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1528/2007, il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali [^2] , deve essere modificato, a tempo debito, dalla Commissione e con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 la voce «Repubblica dello Zambia» è inserita tra le voci «Repubblica dell’Uganda» e «Repubblica dello Zimbabwe».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2008. *Per il Consiglio* *Il presidente* B. KOUCHNER

[^1] [GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_348_R_TOC) .

[^2] [GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_178_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .