# REGOLAMENTO (CE) N. 1247/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2008

recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 955/2005, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 1002/2007, (CE) n. 27/2008 e (CE) n. 1067/2008 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli di importazione per il 2009 nell’ambito di contingenti tariffari di patate dolci, fecola di manioca, manioca, cereali, riso e olio di oliva e recante deroga ai regolamenti (CE) n. 382/2008, (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004 e (CE) n. 633/2004 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione per il 2009 nei settori delle carni bovine, delle carni suine, delle uova e del pollame

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all’attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell’articolo XXIII del GATT [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT [^2] , in particolare l’articolo 1, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^3] , in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, l’articolo 148 e l’articolo 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2402/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari annui di patate dolci e di fecola di manioca [^4] prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione di patate dolci nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 da un lato, e di fecola di manioca nell’ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 dall’altro.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 27/2008 della Commissione, del 15 gennaio 2008, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91 , 0714 10 98 , 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia [^5] prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione, per i prodotti che esso contempla, nell’ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021.

**(3)** Il regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio [^6] , il regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l’importazione di orzo proveniente dai paesi terzi [^7] e il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi [^8] prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124 e 09.4125, per l’orzo nell’ambito del contingente 09.4126 e per il granturco nell’ambito del contingente 09.4131.

**(4)** Il regolamento (CE) n. 2058/96 della Commissione, del 28 ottobre 1996, concernente l’apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 , per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 [^9] , il regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente di importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio [^10] , il regolamento (CE) n. 1002/2007 della Commissione, del 29 agosto 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana [^11] e il regolamento (CE) n. 955/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, recante apertura di un contingente all’importazione nella Comunità di riso originario dell’Egitto [^12] prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione per le rotture di riso nell’ambito del contingente 09.4079, per il riso originario del Bangladesh nell’ambito del contingente 09.4517, per il riso di origine e provenienza egiziana nell’ambito del contingente 09.4094 e per il riso originario dell’Egitto nell’ambito del contingente 09.4097.

**(5)** Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d’oliva originario della Tunisia [^13] prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione di olio d’oliva nell’ambito del contingente 09.4032.

**(6)** Tenuto conto dei giorni festivi del 2009 è opportuno derogare, per determinati periodi, ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2375/2002, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 955/2005, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 1002/2007 e (CE) n. 27/2008 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande di titoli di importazione e di rilascio dei titoli stessi onde garantire il rispetto dei volumi contingentali di cui trattasi.

**(7)** A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine [^14] , dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni suine [^15] , dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 596/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle uova [^16] e dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 633/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni di pollame [^17] , i titoli di esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia preso nessuna misura particolare.

**(8)** Tenuto conto dei giorni festivi del 2009 e delle conseguenze che ciò comporta per le date di pubblicazione della *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* , il periodo che intercorre tra la presentazione delle domande e il giorno del rilascio dei titoli risulta troppo breve per una corretta gestione del mercato. Occorre quindi prolungare tale periodo.

**(9)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Patate dolci

**1.** In deroga all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2402/96, per il 2009 le domande di titoli di importazione di patate dolci nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 non possono essere presentate né prima di martedì 6 gennaio 2009 né dopo martedì 15 dicembre 2009.

**2.** In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2402/96, i titoli di importazione di patate dolci richiesti alla data indicata nell’allegato I del presente regolamento nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 sono rilasciati alla data indicata nel suddetto allegato I, fatte salve le eventuali misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione [^18] .

## **Articolo 2**

Fecola di manioca

**1.** In deroga all’articolo 9, primo comma, del regolamento (CE) n. 2402/96, per il 2009 le domande di titoli di importazione di fecola di manioca nell’ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 non possono essere presentate né prima di martedì 6 gennaio 2009 né dopo martedì 15 dicembre 2009.

**2.** In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2402/96, i titoli di importazione di fecola di manioca richiesti alla data indicata nell’allegato II del presente regolamento nell’ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 sono rilasciati alla data indicata nel suddetto allegato II, fatte salve le eventuali misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

## **Articolo 3**

Manioca

**1.** In deroga all’articolo 8, primo comma, del regolamento (CE) n. 27/2008, per il 2009 le domande di titoli di importazione di manioca nell’ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021 non possono essere presentate né prima di lunedì 5 gennaio 2009 né dopo mercoledì 16 dicembre 2009 alle 13 (ora di Bruxelles).

**2.** In deroga all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 27/2008, i titoli di importazione di manioca richiesti alle date indicate nell’allegato III del presente regolamento nell’ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021 sono rilasciati alle date indicate nel suddetto allegato III, fatte salve le eventuali misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

## **Articolo 4**

Cereali

**1.** In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per il 2009 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124 e 09.4125 decorre dal 1 o gennaio 2009. Le domande sono presentate entro le 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 11 dicembre 2009.

**2.** In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per il 2009 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di orzo nell’ambito del contingente 09.4126 decorre dal 1 o gennaio 2009. Le domande sono presentate entro le 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 11 dicembre 2009.

**3.** In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per il 2009 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di granturco nell’ambito del contingente 09.4131 decorre dal 1 o gennaio 2009. Le domande sono presentate entro le 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 11 dicembre 2009.

## **Articolo 5**

Riso

**1.** In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2058/96, per il 2009 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di rotture di riso nell’ambito del contingente 09.4079 decorre dal 1 o gennaio 2009. Le domande sono presentate entro le 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 11 dicembre 2009.

**2.** In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per il 2009 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di riso originario del Bangladesh nell’ambito del contingente 09.4517 decorre dal 1 o gennaio 2009. Le domande sono presentate entro le 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 11 dicembre 2009.

**3.** In deroga all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1002/2007, per il 2009 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di riso di origine e provenienza egiziana nell’ambito del contingente 09.4094 decorre dal 1 o gennaio 2009. Le domande sono presentate entro le 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 11 dicembre 2009.

**4.** In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 955/2005, per il 2009 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di riso originario dell’Egitto nell’ambito del contingente 09.4097 decorre dal 1 o gennaio 2009. Le domande sono presentate entro le 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 11 dicembre 2009.

## **Articolo 6**

Olio di oliva

In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli di importazione di olio di oliva richiesti lunedì 6 o martedì 7 aprile 2009 nell’ambito del contingente 09.4032 sono rilasciati venerdì 17 aprile 2009, fatte salve le eventuali misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

## **Articolo 7**

Titoli di esportazione con restituzione nei settori delle carni bovine e suine, delle uova e delle carni di pollame

In deroga all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2008, all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 633/2004, i titoli di esportazione le cui domande sono presentate nei periodi indicati nell’allegato IV del presente regolamento sono rilasciati nelle date che figurano a fronte di tali periodi nello stesso allegato.

La deroga di cui al primo comma si applica a condizione che non sia stata presa, anteriormente alle suddette date di rilascio, nessuna delle misure particolari di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 382/2008, all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 633/2004.

## **Articolo 8**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2008. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_122_R_TOC) .

[^2] [GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_146_R_TOC) .

[^3] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^4] [GU L 327 del 18.12.1996, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_327_R_TOC) .

[^5] [GU L 13 del 16.1.2008, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_013_R_TOC) .

[^6] [GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_290_R_TOC) .

[^7] [GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_342_R_TOC) .

[^8] [GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_176_R_TOC) .

[^9] [GU L 276 del 29.10.1996, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_276_R_TOC) .

[^10] [GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_408_R_TOC) .

[^11] [GU L 226 del 30.8.2007, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_226_R_TOC) .

[^12] [GU L 164 del 24.6.2005, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_164_R_TOC) .

[^13] [GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_365_R_TOC) .

[^14] [GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_115_R_TOC) .

[^15] [GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_217_R_TOC) .

[^16] [GU L 94 del 31.3.2004, pag. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_094_R_TOC) .

[^17] [GU L 100 del 6.4.2004, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_100_R_TOC) .

[^18] [GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) .

Rilascio dei titoli di importazione di patate dolci nell'ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 per determinati periodi del 2009

| Data di presentazione delle domande | Data di rilascio dei titoli |
| --- | --- |
| martedì 7 aprile 2009 | venerdì 17 aprile 2009 |

Rilascio dei titoli di importazione di fecola di manioca nell'ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 per determinati periodi del 2009

| Data di presentazione delle domande | Data di rilascio dei titoli |
| --- | --- |
| martedì 7 aprile 2009 | venerdì 17 aprile 2009 |

Rilascio dei titoli di importazione di manioca nell'ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021 per determinati periodi del 2009

| Date di presentazione delle domande | Data di rilascio dei titoli |
| --- | --- |
| lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 aprile 2009 | venerdì 17 aprile 2009 |

| Periodi di presentazione delle domande di titoli di esportazione nei settori delle carni bovine, delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame | Date di rilascio |
| --- | --- |
| dal 6 al 10 aprile 2009 | 16 aprile 2009 |
| dal 25 al 29 maggio 2009 | 4 giugno 2009 |
| dal 13 al 17 luglio 2009 | 23 luglio 2009 |
| dal 26 al 30 ottobre 2009 | 5 novembre 2009 |

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