# REGOLAMENTO (CE) N. 1252/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

che deroga al regolamento (CE) n. 1251/2008 e sospende le importazioni dalla Malaysia nella Comunità delle partite di alcuni animali d'acquacoltura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie [^1] , in particolare l'articolo 25, lettera a),

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 2006/88/CE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito attraverso la Comunità degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti. Ai sensi di tale direttiva gli Stati membri devono provvedere affinché gli animali d'acquacoltura e i relativi prodotti siano introdotti nella Comunità unicamente da paesi terzi o parti di paesi terzi che figurano su un elenco stilato conformemente alle sue prescrizioni.

**(2)** La decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano [^2] elenca i territori dai quali sono autorizzate le importazioni nella Comunità di alcune specie di pesci vivi nonché di loro uova e gameti.

**(3)** La decisione 2006/656/CE della Commissione, del 20 settembre 2006, che fissa le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le importazioni di pesci per scopi ornamentali [^3] elenca i territori dai quali sono autorizzate le importazioni nella Comunità di alcuni pesci ornamentali.

**(4)** Nel corso di una visita di ispezione comunitaria in Malaysia sono state riscontrate gravi carenze lungo l'intera filiera di produzione di animali d'acquacoltura e di pesci ornamentali. Tali carenze rischiano di comportare la diffusione di malattie, il che costituirebbe quindi una grave minaccia per la salute degli animali nella Comunità.

**(5)** In considerazione di tali carenze, con la decisione 2008/641/CE della Commissione che deroga alle decisioni 2003/858/CE e 2006/656/CE e sospende le importazioni dalla Malaysia nella Comunità delle partite di alcuni pesci vivi e di alcuni prodotti dell'acquacoltura [^4] sono state sospese le importazioni da tale paese di pesci vivi appartenenti alla famiglia dei ciprinidi ( *Cyprinidae* ), di loro uova e loro gameti destinati all'allevamento, di pesci vivi appartenenti alla famiglia dei ciprinidi ( *Cyprinidae* ), di loro uova e loro gameti destinati al ripopolamento di peschiere, nonché di alcuni pesci ornamentali appartenenti a tale famiglia.

**(6)** Il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici [^5] abroga le decisioni 2003/858/CE e 2006/656/CE con effetto dal 1 o gennaio 2009.

**(7)** L'allegato III di tale regolamento elenca i paesi, i territori, le zone o i compartimenti terzi da cui è consentita l'importazione di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti, nonché di pesci ornamentali sensibili a una o più malattie di cui alla direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II, e destinati agli impianti ornamentali chiusi.

**(8)** La Malaysia è inclusa in tale elenco in qualità di paese terzo dal quale è consentita l'importazione nella Comunità di pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi ( *Cyprinidae* ) e di specie di pesci sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica ai sensi della direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II, destinati agli impianti ornamentali chiusi. Il regolamento (CE) n. 1251/2008 si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2009.

**(9)** Le condizioni che hanno determinato l'adozione della decisione 2008/641/CE sussistono tuttora. Appare pertanto opportuno derogare con il presente regolamento alle disposizioni relative alla Malaysia contenute nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008. Allo scopo di rendere la normativa comunitaria chiara e coerente, è necessario abrogare la decisione 2008/641/CE e sostituirla con il presente regolamento.

**(10)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/2008, gli Stati membri sospendono le importazioni dalla Malaysia nel loro territorio delle seguenti partite di pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi ( *Cyprinidae* ), di loro uova e loro gameti:

**a)** partite di pesci vivi di acquacoltura destinati all'allevamento, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti; nonché

**b)** nel caso di partite di pesci ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi, unicamente le specie *Carassius auratus, Ctenopharyngodon idellus, Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis, Carassius carassius* e *Tinca tinca* della famiglia dei ciprinidi.

## **Articolo 2**

Tutte le spese connesse all'applicazione del presente regolamento sono a carico del destinatario o del suo rappresentante.

## **Articolo 3**

La decisione 2008/641/CE è abrogata con effetto dal 1 o gennaio 2009.

## **Articolo 4**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2009.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008. *Per la Commissione* Androulla VASSILIOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_328_R_TOC) .

[^2] [GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_324_R_TOC) .

[^3] [GU L 271 del 30.9.2006, pag. 71](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_271_R_TOC) .

[^4] [GU L 207 del 5.8.2008, pag. 34](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_207_R_TOC) .

[^5] Cfr. la pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale.

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: Cfr. la pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale.