# REGOLAMENTO (CE) N. 1265/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2008

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella CEE [^1] , in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione [^2] fissa, per ciascuno Stato membro, il limite di dimensione economica delle aziende contabili che rientrano nel campo d’osservazione della rete d’informazione contabile agricola.

**(2)** A causa di cambiamenti strutturali, in Spagna è diminuito il numero delle aziende più piccole, come pure il loro contributo alla produzione agricola totale. Le aziende di dimensione economica inferiore a 4 UDE (435 307 aziende) rappresentano solo il 4,04 % del reddito lordo standard totale. La parte più rilevante dell’attività agricola può essere quindi coperta con un limite che esclude le aziende più piccole. È pertanto opportuno portare a 4 UDE il limite inizialmente fissato a 2 UDE.

**(3)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1859/82.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1859/82 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 Per l’esercizio contabile 2008 (periodo di dodici mesi consecutivi che inizia tra il 1 o gennaio e il 1 o luglio 2008) e per gli esercizi successivi, il limite di dimensione economica di cui all’articolo 4 del regolamento 79/65/CEE, espresso in UDE, è fissato nel modo seguente: — Belgio: 16 UDE — Bulgaria: 1 UDE — Repubblica ceca: 4 UDE — Danimarca: 8 UDE — Germania: 16 UDE — Estonia: 2 UDE — Irlanda: 2 UDE — Grecia: 2 UDE — Spagna: 4 UDE — Francia: 8 UDE — Italia: 4 UDE — Cipro: 2 UDE — Lettonia: 2 UDE — Lituania: 2 UDE — Lussemburgo: 8 UDE — Ungheria: 2 UDE — Malta: 8 UDE — Paesi Bassi: 16 UDE — Austria: 8 UDE — Polonia: 2 UDE — Portogallo: 2 UDE — Romania: 1 UDE — Slovenia: 2 UDE — Slovacchia: 8 UDE — Finlandia: 8 UDE — Svezia: 8 UDE — Regno Unito (esclusa l’Irlanda del Nord): 16 UDE — Regno Unito (solo Irlanda del Nord): 8 UDE.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOP_1965_109_R_TOC) .

[^2] [GU L 205 del 13.7.1982, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1982_205_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .