# REGOLAMENTO (CE) N. 1267/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 2172/2005 recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] , in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2172/2005 della Commissione [^2] stabilisce che, fatte salve le disposizioni del regolamento medesimo, si applica il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione [^3] .

**(2)** A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2172/2005, qualora le domande di diritti di importazione superino il 5 % del quantitativo disponibile nell'ambito del contingente, non si tiene conto del quantitativo in eccesso. È opportuno abrogare tale disposizione per allineare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2172/2005 a quelle di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

**(3)** A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2172/2005, dopo aver ricevuto la comunicazione, da parte degli Stati membri, dei quantitativi cui si riferiscono le domande di diritti di importazione, la Commissione è tenuta a decidere al più presto in che misura le domande possano essere accolte. L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 dispone che venga fissato un coefficiente di attribuzione solo se i quantitativi oggetto delle domande superano i quantitativi disponibili per il periodo contingentale di cui trattasi. Poiché il regolamento (CE) n. 1301/2006 è un regolamento orizzontale, occorre pertanto abrogare la disposizione contenuta attualmente nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2172/2005. È inoltre necessario stabilire il lasso di tempo entro il quale devono essere attribuiti i diritti di importazione.

**(4)** Per i casi in cui è fissato il suddetto coefficiente di attribuzione, è necessario disporre lo svincolo proporzionale delle cauzioni costituite in concomitanza con le domande di diritti di importazione a norma del regolamento (CE) n. 2172/2005.

**(5)** A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2172/2005, ciascun titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti. È opportuno precisare che, al momento del rilascio di un titolo di importazione, la cauzione costituita in concomitanza con la domanda di diritti di importazione deve essere svincolata proporzionalmente.

**(6)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2172/2005.

**(7)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 2172/2005 è così modificato:

1) all'articolo 3, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

| 2) | a): il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I diritti di importazione sono attribuiti a partire dal settimo e non oltre il sedicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo previsto per la comunicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, primo comma.»; | a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<br>«1. I diritti di importazione sono attribuiti a partire dal settimo e non oltre il sedicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo previsto per la comunicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, primo comma.»; | b) | è aggiunto il seguente paragrafo 3:<br>«3. Se dall'applicazione del paragrafo 2 risultano meno diritti di importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, si procede allo svincolo immediato e proporzionale della cauzione costituita a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.»; |
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| a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<br>«1. I diritti di importazione sono attribuiti a partire dal settimo e non oltre il sedicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo previsto per la comunicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, primo comma.»; |  |  |  |  |
| b) | è aggiunto il seguente paragrafo 3:<br>«3. Se dall'applicazione del paragrafo 2 risultano meno diritti di importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, si procede allo svincolo immediato e proporzionale della cauzione costituita a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.»; |  |  |  |  |

3) all'articolo 6, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Ciascun titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti e lo svincolo immediato e proporzionale della cauzione costituita a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 346 del 29.12.2005, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_346_R_TOC) .

[^3] [GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .