# REGOLAMENTO (CE) N. 1300/2008 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [^1] ,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca [^2] , prevede in particolare che, per conseguire l'obiettivo ivi enunciato, la Comunità applichi l'approccio precauzionale, adottando misure intese a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive, a garantirne uno sfruttamento sostenibile e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini.

**(2)** Secondo un recente parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), lo stock di aringa ( *Clupea harengus* ) presente nelle acque ad ovest della Scozia è sfruttato in misura leggermente superiore al livello corrispondente al rendimento massimo sostenibile.

**(3)** È opportuno istituire un piano pluriennale inteso a garantire che lo stock sia sfruttato in funzione del rendimento massimo sostenibile e in condizioni di sostenibilità economica, ambientale e sociale.

**(4)** Il piano dovrebbe essere finalizzato alla progressiva attuazione di una strategia di gestione della pesca basata sugli ecosistemi e alla promozione di attività alieutiche efficienti in un settore competitivo ed economicamente redditizio, in modo da garantire buone condizioni di vita a chi dipende dalla pesca dell'aringa nelle acque ad ovest della Scozia e tenere conto degli interessi dei consumatori.

**(5)** Secondo il parere formulato dallo CSTEP e dal CIEM, mantenendo il tasso di mortalità per pesca a 0,25 se il livello di biomassa dello stock è pari o superiore a 75 000 tonnellate e a 0,2 se tale livello è inferiore a 75 000 tonnellate, ma pari o superiore a 50 000 tonnellate, sarà possibile garantire la sostenibilità dello stock di aringa presente nelle acque ad ovest della Scozia e ottenere nel contempo un rendimento ragionevolmente elevato.

**(6)** Il suddetto parere dovrebbe essere applicato mettendo a punto un metodo atto a fissare i totali ammissibili di catture (TAC) per lo stock di aringa nelle acque ad ovest della Scozia a un livello compatibile con una mortalità per pesca appropriata a lungo termine e tenendo conto del livello di biomassa dello stock.

**(7)** Per garantire la stabilità delle possibilità di pesca, occorre limitare la variazione dei TAC da un anno all'altro quando il livello di biomassa dello stock è pari o superiore a 50 000 tonnellate.

**(8)** Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento è necessario introdurre misure di controllo in aggiunta a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali [^3] , dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [^4] , e dal regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri [^5] .

**(9)** Occorre stabilire norme per qualificare il piano pluriennale di cui al presente regolamento come piano di ricostituzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca [^6] , o, come piano di gestione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006, tenuto conto del livello di biomassa dello stock.

**(10)** La fissazione dei totali ammissibili delle catture, la revisione dei tassi minimi di mortalità per pesca, nonché taluni adeguamenti necessari dei piani di gestione e di ricostituzione alla luce della loro efficacia e del loro funzionamento, costituiscono misure di importanza primordiale per la politica comune della pesca. È dunque opportuno che il Consiglio si riservi il diritto di esercitare direttamente poteri di esecuzione rispetto a queste materie specifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano lo stock di aringa ( *Clupea harengus* ) nelle acque internazionali e comunitarie delle zone CIEM Vb e VIb, e nella parte della zona CIEM VIa situata ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, ad esclusione del Clyde («zona ad ovest della Scozia»). Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) «zone CIEM»: le zone definite dal regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale [^7] ; b) «totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato dallo stock e sbarcato; c) «SCP»: il sistema di controllo satellitare dei pescherecci ai sensi del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite [^8] ; d) «classe di età appropriate»: le età da tre a sette anni compresi o altre classi di età indicate come appropriate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

CAPO II FINALITÀ E OBIETTIVI Articolo 3 Finalità e obiettivi 1. Il piano pluriennale garantisce lo sfruttamento dello stock di aringa nella zona ad ovest della Scozia sulla base del rendimento massimo sostenibile. 2. L'obiettivo fissato al paragrafo 1 è conseguito: a) mantenendo la mortalità per pesca a un tasso annuo di 0,25 per classi di età appropriate quando il livello di biomassa dello stock riproduttore è pari o superiore a 75 000 tonnellate; b) mantenendo la mortalità per pesca a un tasso annuo non superiore a 0,2 per classi di età appropriate quando il livello di biomassa dello stock riproduttore è inferiore a 75 000 tonnellate ma pari o superiore a 50 000 tonnellate; c) imponendo divieti di pesca nel caso in cui il livello di biomassa dello stock riproduttore scenda al di sotto delle 50 000 tonnellate. 3. L'obiettivo fissato al paragrafo 1 è conseguito applicando una variazione dei TAC da un anno all'altro limitata a 20 % o a 25 % secondo la condizione dello stock.

CAPO III TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURE Articolo 4 Fissazione dei TAC 1. Ogni anno il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce per l'anno successivo il TAC applicabile allo stock di aringa nella zona ad ovest della Scozia, conformemente ai paragrafi da 2 a 6. 2. Se il parere dello CSTEP indica che, nell'anno per il quale il TAC deve essere fissato, il livello di biomassa riproduttiva dello stock sarà pari o superiore a 75 000 tonnellate, il TAC è fissato a un livello che, in base al parere dello CSTEP, darà luogo a un tasso annuo di mortalità per pesca di 0,25. La variazione annua del TAC è tuttavia limitata a 20 %. 3. Se il parere dello CSTEP indica che, nell'anno per il quale il TAC deve essere fissato, il livello di biomassa riproduttiva dello stock sarà inferiore a 75 000 tonnellate ma pari o superiore a 50 000 tonnellate, il TAC è fissato a un livello che, in base al parere dello CSTEP, darà luogo a un tasso annuo di mortalità per pesca di 0,2. La variazione annua del TAC è tuttavia limitata a: a) 20 % se il livello di biomassa riproduttiva dello stock è stimato pari o superiore a 62 500 tonnellate ma inferiore a 75 000 tonnellate; b) 25 % se il livello di biomassa riproduttiva dello stock è stimato pari o superiore a 50 000 tonnellate ma inferiore a 62 500 tonnellate. 4. Se il parere dello CSTEP indica che, nell'anno per il quale il TAC deve essere fissato, il livello di biomassa riproduttiva dello stock sarà inferiore a 50 000 tonnellate, il TAC è fissato a 0 tonnellate. 5. Ai fini del calcolo da effettuare in conformità dei paragrafi 2 e 3, lo CSTEP deve considerare che lo stock registra un tasso di mortalità per pesca pari a 0,25 nell'anno precedente quello per il quale il TAC deve essere fissato. 6. In deroga ai paragrafi 2 o 3 se il parere dello CSTEP indica che la ricostituzione dello stock di aringa presente nella zona ad ovest della Scozia non procede in modo adeguato il TAC è fissato a un livello inferiore a quello previsto in detti paragrafi. Articolo 5 Permesso di pesca speciale 1. Le navi che intendono praticare la pesca dell'aringa nella zona ad ovest della Scozia devono essere in possesso di un permesso di pesca speciale in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94. 2. Alle navi che non siano in possesso del permesso di pesca di cui al paragrafo 1 è fatto divieto di catturare o detenere a bordo qualsiasi quantitativo di aringhe nel corso di bordate che comportano la presenza della nave nella zona ad ovest della Scozia. 3. Le navi titolari del permesso di pesca speciale di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate a pescare al di fuori della zona ad ovest della Scozia nel corso della stessa bordata. 4. Il paragrafo 3 non si applica alle navi che trasmettono quotidianamente la propria dichiarazione di cattura al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera, di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2847/93, ai fini dell'inserimento in una base dati informatizzata. 5. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco delle navi titolari del permesso speciale di cui al paragrafo 1 e lo mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri sul proprio sito Internet ufficiale. Articolo 6 Controlli incrociati In aggiunta agli obblighi previsti all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri effettuano controlli amministrativi incrociati tra le dichiarazioni di sbarco, le zone di pesca e le catture registrate nel giornale di bordo, le dichiarazioni di cattura presentate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento e i dati SCP. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati e messi a disposizione della Commissione, qualora ne faccia richiesta.

CAPO IV SEGUITO Articolo 7 Revisione dei tassi minimi di mortalità per pesca Se la Commissione, sulla base di un parere dello CSTEP, constata che i tassi minimi di mortalità per pesca e i livelli di biomassa dello stock riproduttore specificati all'articolo 3, paragrafo 2, non sono atti a conseguire l'obiettivo indicato all'articolo 3, paragrafo 1, il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, decide a maggioranza qualificata di procedere a una revisione di detti livelli di biomassa e/o tassi. Articolo 8 Valutazione e riesame del piano pluriennale 1. La Commissione chiede ogni anno allo CSTEP e al consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici di formulare un parere sui progressi realizzati per conseguire gli obiettivi del piano pluriennale. Se da tale parere risulta che si è lontani dal raggiungerli, il Consiglio dell'UE adotta a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, le misure addizionali e/o alternative necessarie per garantirne il conseguimento. 2. Almeno ogni quattro anni a decorrere dal 18 dicembre 2008, la Commissione procede a un riesame al fine di valutare la zona geografica di applicazione, i livelli di riferimento biologici, l'adeguamento e il buon funzionamento del piano pluriennale. Nell'ambito di tale riesame, la Commissione chiede il parere dello CSTEP e del consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici. Ove del caso, il Consiglio dell'UE può decidere a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di apportare opportuni adeguamenti al piano pluriennale, relativamente alla zona geografica di applicazione di cui all'articolo 1, ai livelli di riferimento biologici di cui all'articolo 3 o alle norme di fissazione dei TAC di cui all'articolo 4.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI Articolo 9 Fondo europeo per la pesca Ove la biomassa riproduttiva dello stock sia stimata dallo CSTEP a un livello pari o superiore a 75 000 tonnellate, il piano pluriennale è considerato un piano di gestione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006. In caso contrario il piano pluriennale è considerato un piano di ricostituzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006. Articolo 10 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell* ' *Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008. *Per il Consiglio* *Il presidente* M. BARNIER

[^1] Parere espresso il 4 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] [GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) .

[^3] [GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_171_R_TOC) .

[^4] [GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_261_R_TOC) .

[^5] [GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1983_276_R_TOC) .

[^6] [GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_223_R_TOC) .

[^7] [GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_365_R_TOC) .

[^8] [GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_333_R_TOC) .

[^1]: Parere espresso il 4 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
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[^3]: .
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[^6]: .
[^7]: .
[^8]: .