# REGOLAMENTO (CE) N. 1306/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2008

che fissa, per la campagna di pesca 2009, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura [^1] , in particolare l'articolo 25, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

**(1)** Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo di vendita comunitario pari almeno al 70 % e non superiore al 90 % del prezzo di orientamento.

**(2)** I prezzi di orientamento relativi alla campagna di pesca 2009 sono stati fissati, per l'insieme dei prodotti considerati, dal regolamento (CE) n. 1299/2008 del Consiglio [^2] .

**(3)** I prezzi sul mercato variano notevolmente a seconda delle specie e delle forme di presentazione commerciale dei prodotti, in particolare per i calamari e i naselli.

**(4)** Per stabilire a quale livello si debba applicare la misura d'intervento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre pertanto fissare dei coefficienti di conversione per le diverse specie e forme di presentazione dei prodotti congelati sbarcati nella Comunità.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I prezzi di vendita comunitari di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, applicabili durante la campagna di pesca 2009 ai prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, nonché le presentazioni e i coefficienti di conversione ai quali si riferiscono, figurano nell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2009.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2008. *Per la Commissione* Joe BORG *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_017_R_TOC) .

[^2] Cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Prezzi di vendita e coefficienti di conversione

| Calamari ( *Loligo* spp.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a): *Loligo patagonica* | —: interi, non puliti | 1,00 | 0,85 | 1 023 |
| —: puliti | 1,20 | 0,85 | 1 227 |  |
| b): *Loligo vulgaris* | —: interi, non puliti | 2,50 | 0,85 | 2 556 |
| —: puliti | 2,90 | 0,85 | 2 965 |  |
| Polpo<br>( *Octopus* spp.) | Congelato | 1,00 | 0,85 | 1 856 |
| *Illex argentinus* | —: interi, non puliti | 1,00 | 0,80 | 695 |
| —: eviscerati e decapitati | 1,70 | 0,80 | 1 182 |  |
| interi, non puliti: : — prodotti che non hanno subito alcun trattamento<br>puliti: : — prodotti almeno eviscerati<br>eviscerati e decapitati: : — corpo di calamaro privo di viscere e capo. |  |  |  |  |

[^1]: .
[^2]: Cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.