# REGOLAMENTO (CE) N. 1310/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

che fissa valori forfettari da utilizzare nel calcolo delle compensazioni finanziarie e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato durante la campagna di pesca 2009

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura [^1] , in particolare l'articolo 21, paragrafi 5 e 8,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano ritiri, a determinate condizioni, per i prodotti di cui all’allegato I, parti A e B, dello stesso regolamento. Dall'importo della compensazione finanziaria è detratto il valore, stabilito forfettariamente, del prodotto destinato a fini diversi dal consumo umano.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca ritirati dal mercato [^2] precisa le relative modalità. Il valore di tali prodotti è fissato forfettariamente per ognuna di queste modalità di smercio, tenendo conto dell’importo medio dei ricavi che possono essere ottenuti dal suddetto smercio nei vari Stati membri.

**(3)** L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relative alla concessione della compensazione finanziaria per il ritiro di taluni prodotti della pesca [^3] , prevede che, qualora un'organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello di riconoscimento, ne informa l'organismo cui compete la concessione della compensazione finanziaria. Tale organismo è quello dello Stato membro di riconoscimento dell’organizzazione di produttori. Il valore forfettario da dedurre è quindi quello applicato in tale Stato membro.

**(4)** Lo stesso metodo di calcolo si applica agli anticipi sulla compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2509/2000.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la campagna di pesca 2009, i valori forfettari da utilizzare nel calcolo della compensazione finanziaria e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato dalle organizzazioni di produttori e destinati a fini diversi dal consumo umano, di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 104/2000, figurano nell'allegato al presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il valore forfettario da dedurre dalla compensazione finanziaria e dai relativi anticipi è quello applicato nello Stato membro di riconoscimento dell’organizzazione di produttori.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2009.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008. *Per la Commissione* Joe BORG *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_017_R_TOC) .

[^2] [GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_337_R_TOC) .

[^3] [GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_289_R_TOC) .

Valori forfettari

| Utilizzazione dei prodotti ritirati dal mercato | EUR/tonnellata |
| --- | --- |
| 1.: Utilizzazione dopo la trasformazione in farina (alimentazione animale): |  |
| a): Aringa della specie *Clupea harengus* e sgombro delle specie *Scomber scombru* s e *Scomber japonicus* : |  |
| —: Danimarca e Svezia | 60 |
| —: Regno Unito | 50 |
| —: altri Stati membri | 15 |
| —: Francia | 2 |
| b): Gamberetti grigi delle specie *Crangon crangon* e gamberelli ( *Pandalus borealis* ): |  |
| —: Danimarca e Svezia | 0 |
| —: altri Stati membri | 10 |
| c): Altri prodotti: |  |
| —: Danimarca | 40 |
| —: Svezia, Portogallo e Irlanda | 20 |
| —: Regno Unito | 28 |
| —: altri Stati membri | 1 |
| 2.: Utilizzazione allo stato fresco o conservato (alimentazione animale) |  |
| a): Sardine della specie *Sardina pilchardus* e acciughe ( *Engraulis* spp.): |  |
| —: tutti gli Stati membri | 8 |
| b): Altri prodotti: |  |
| —: Svezia | 0 |
| —: Francia | 30 |
| —: altri Stati membri | 30 |
| 3.: Utilizzazione come esche |  |
| —: Francia | 60 |
| —: altri Stati membri | 20 |
| 4.: Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione | 0 |

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .