# REGOLAMENTO (CE) N. 1321/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per le carni di pollame

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione [^2] , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni di pollame originarie del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi [^3] , in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 616/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni di pollame.

**(2)** Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 per il sottoperiodo dal al 1 o gennaio al 31 marzo 2009 riguardano, per alcuni contingenti, quantità superiori a quelle disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare alle quantità richieste.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Alle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1 o gennaio al 31 marzo 2009 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) .

[^3] [GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_142_R_TOC) .

| N. del gruppo | Numero d’ordine | Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1.1.2009-31.3.2009<br>(%) | Quantità per le quali non sono state presentate domande, da aggiungere al sottoperiodo dal 1.4.2009-30.6.2009<br>(kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09.4211 | 0,566899 | — |
| 4 | 09.4214 | 5,969534 | — |
| 7 | 09.4217 | 7,785879 | — |

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .