# DIRETTIVA 2009/1/CE DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2009

che modifica, al fine di adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e ricuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio [^1] , in particolare il secondo capoverso dell'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 2005/64/CE è una delle direttive particolari adottate nell'ambito della procedura di omologazione CE definita conformemente alla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [^2] .

**(2)** Occorre definire norme dettagliate per verificare, nell'ambito della valutazione preliminare del costruttore di cui all'articolo 6 della direttiva 2005/64/CE, se i materiali impiegati per la costruzione di un tipo di veicolo siano conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso [^3] .

**(3)** In particolare è opportuno garantire che le autorità competenti siano in grado di verificare l'esistenza di accordi contrattuali tra il costruttore del veicolo in questione e i suoi fornitori a fini di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che le relative prescrizioni contenute in tali accordi vengano debitamente comunicate.

**(4)** Le misure di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico — veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

L’allegato IV della direttiva 2005/64/CE è modificato mediante inserzione del seguente nuovo paragrafo 4:

«4.1. Nell'ambito della valutazione preliminare a norma dell'articolo 6 della direttiva 2005/64/CE, il costruttore del veicolo deve dimostrare che la conformità con le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE è garantita negli accordi contrattuali con i fornitori.

| 4.2. | a): comunicare le prescrizioni applicabili al suo personale e a tutti i fornitori; | a) | comunicare le prescrizioni applicabili al suo personale e a tutti i fornitori; | b) | monitorare e garantire che i fornitori agiscano conformemente alle prescrizioni in questione; | c) | raccogliere i dati pertinenti a livello dell'intera catena di approvvigionamento; | d) | controllare e verificare le informazioni ricevute dai fornitori; | e) | reagire opportunamente quando i dati ricevuti dai fornitori indicano una mancata conformità con le prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE. |
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| a) | comunicare le prescrizioni applicabili al suo personale e a tutti i fornitori; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | monitorare e garantire che i fornitori agiscano conformemente alle prescrizioni in questione; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | raccogliere i dati pertinenti a livello dell'intera catena di approvvigionamento; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | controllare e verificare le informazioni ricevute dai fornitori; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | reagire opportunamente quando i dati ricevuti dai fornitori indicano una mancata conformità con le prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3. Ai fini dei paragrafi 4.1 e 4.2 il costruttore del veicolo, in accordo con l'organo competente, deve conformarsi alla norma ISO 9000/14000 o ad un altro programma di garanzia della qualità.»

## **Articolo 2**

Qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui alla direttiva 2005/64/CE, quali modificate dalla presente direttiva, a decorrere dal 1 o gennaio 2012 gli Stati membri rifiutano in base a motivi riguardanti la riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli a motore di concedere l'omologazione CE o l'omologazione nazionale per nuovi tipi di veicoli.

## **Articolo 3**

**1.** Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 3 febbraio 2010, le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 4 febbraio 2010. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## **Articolo 4**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione *nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## **Articolo 5**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2009. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_310_R_TOC) .

[^2] [GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_042_R_TOC) .

[^3] [GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_269_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .