# DIRETTIVA 2009/3/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2009

che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unità di misura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [^1] ,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [^2] ,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 80/181/CEE del Consiglio [^3] impone al Regno Unito e all’Irlanda di fissare una data per porre fine alle esenzioni ancora applicate nel caso delle unità di misura note come «pint» per il latte in bottiglie a rendere, la birra e il sidro alla spina, «mile» per la segnaletica stradale e le misure di velocità e distanza, «troy ounce» per le transazioni di metalli preziosi. Ma l’esperienza ha dimostrato che le esenzioni, per il loro carattere locale e il numero limitato dei prodotti interessati, se mantenute non comporteranno ostacoli non tariffari al commercio e che non è perciò necessario porvi fine.

**(2)** È opportuno chiarire che l’ambito di applicazione della direttiva 80/181/CEE è coerente con gli obiettivi di cui all’articolo 95 del trattato e non si limita a un campo d’azione specifico comunitario.

**(3)** La direttiva 80/181/CEE permette l’uso di indicazioni aggiuntive, oltre alle unità legali fissate dal capitolo I dell’allegato alla stessa direttiva, fino al 31 dicembre 2009. Ma, per evitare di creare gli ostacoli a imprese comunitarie che esportano verso paesi terzi in cui i prodotti vanno etichettati in unità diverse da quelle di cui al capitolo I, è opportuno continuare a permettere l’uso di indicazioni aggiuntive.

**(4)** La direttiva 80/181/CEE propugna il regolare funzionamento del mercato interno tramite il livello di armonizzazione delle unità di misura che prescrive. Al riguardo è opportuno che la Commissione segua l’evoluzione del mercato in relazione a detta direttiva e alla sua attuazione, segnatamente per quanto concerne gli eventuali ostacoli per il funzionamento del mercato interno e l’eventuale ulteriore armonizzazione necessaria per superare tali ostacoli.

**(5)** È opportuno che la Commissione continui a perseguire fermamente, nel quadro delle sue relazioni commerciali con i paesi terzi, compreso il Consiglio economico transatlantico, l’accettazione nei mercati dei suddetti paesi di beni etichettati esclusivamente con unità del Sistema internazionale di unità di misura (SI).

**(6)** Indicazioni aggiuntive potrebbero inoltre permettere di introdurre in modo graduale e regolare nuove unità metriche eventualmente sviluppate a livello internazionale.

**(7)** Nel 1995 la Conferenza generale dei pesi e delle misure ha deciso di eliminare la categoria delle unità supplementari SI come categoria separata nel SI e di interpretare le unità «radiante» e «steradiante» come unità derivate adimensionali SI i cui nomi e simboli possono, ma non necessariamente devono, essere usati, se del caso, in espressioni di altre unità derivate SI.

**(8)** Nel 1999 la Conferenza generale dei pesi e delle misure, ha approvato, nel quadro SI, il «katal», il cui simbolo è «kat», come unità di misura SI per l’attività catalitica. Questa nuova unità armonizzata SI avrebbe dovuto permettere l’indicazione coerente e uniforme di unità di misura in campo medico e biochimico, eliminando conseguentemente ogni possibile malinteso dovuto all’uso di unità non armonizzate.

**(9)** Nel 2007, al fine di eliminare una delle principali fonti di variabilità osservata tra realizzazioni diverse del punto triplo dell’acqua, la Conferenza generale dei pesi e delle misure ha approvato una nota sulla definizione del «kelvin». Il «kelvin» è definito come una frazione della temperatura termodinamica del punto triplo dell’acqua. La nota si riferisce all’acqua di una specifica composizione isotopica.

**(10)** Poiché il Regno Unito e l’Irlanda non usano più l’acro nelle registrazioni catastali dei terreni, la sua esenzione non è più necessaria.

**(11)** Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» [^4] , gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

**(12)** Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 80/181/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

Modifiche

La direttiva 80/181/CEE è modificata come segue:

| 1) | «b): quelle che figurano nel capitolo II dell’allegato solo negli Stati membri in cui esse erano autorizzate alla data del 21 aprile 1973.»; | «b) | quelle che figurano nel capitolo II dell’allegato solo negli Stati membri in cui esse erano autorizzate alla data del 21 aprile 1973.»; |
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| «b) | quelle che figurano nel capitolo II dell’allegato solo negli Stati membri in cui esse erano autorizzate alla data del 21 aprile 1973.»; |  |  |

| 2) | «a): Gli obblighi derivanti dall’articolo 1 riguardano gli strumenti di misura impiegati, le misurazioni effettuate e le indicazioni di grandezza espresse in unità di misura.»; | «a) | Gli obblighi derivanti dall’articolo 1 riguardano gli strumenti di misura impiegati, le misurazioni effettuate e le indicazioni di grandezza espresse in unità di misura.»; |
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| «a) | Gli obblighi derivanti dall’articolo 1 riguardano gli strumenti di misura impiegati, le misurazioni effettuate e le indicazioni di grandezza espresse in unità di misura.»; |  |  |

3) all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. È autorizzato l’impiego di indicazioni aggiuntive.»;

4) è inserito il seguente articolo: «Articolo 6 ter La Commissione segue l’evoluzione del mercato relativamente alla presente direttiva e alla sua attuazione per quanto concerne il regolare funzionamento del mercato interno e del commercio internazionale e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione entro il 31 dicembre 2019, corredata, se del caso, di adeguate proposte.»;

| 5) | a): al capitolo I, punto 1.1, il paragrafo «Unità di temperatura termodinamica» è sostituito dal seguente: «Unità di temperatura termodinamica Il kelvin, unità di temperatura termodinamica, è la frazione 1/273,16 della temperatura termodinamica del punto triplo dell’acqua. Questa definizione si riferisce all’acqua con la composizione isotopica definita dai seguenti rapporti della quantità di sostanza: 0,00015576 mole di 2 H per mole di 1 H, 0,0003799 mole di 17 O per mole di 16 O e 0,0020052 mole di 18 O per mole di 16 O. (13 a CGPM, 1967, ris. 4 e 23 a CGPM, 2007, ris. 10)»; |
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## **Articolo 2**

Attuazione

**1.** Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 o gennaio 2010. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 4**

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009. *Per il Parlamento europeo* *Il presidente* H.-G. PÖTTERING *Per il Consiglio* *Il presidente* A. VONDRA

[^1] [GU C 120 del 16.5.2008, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2008_120_R_TOC) .

[^2] Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 ( [GU C 297 E del 20.11.2008, pag. 105](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2008_297_E_TOC) ), posizione comune del Consiglio del 18 novembre 2008 ( [GU C 330 E del 30.12.2008, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2008_330_E_TOC) ) e posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

[^3] [GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1980_039_R_TOC) .

[^4] [GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2003_321_R_TOC) .

[^5] Nomi speciali dell’unità di potenza: il nome “voltampère”, simbolo “VA”, per esprimere la potenza apparente della corrente elettrica alternata e il nome “var”, simbolo “var”, per esprimere la potenza elettrica reattiva. Il nome “var” non è incluso in risoluzioni della CGPM.

[^1]: .
[^2]: Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 (), posizione comune del Consiglio del 18 novembre 2008 () e posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: Nomi speciali dell’unità di potenza: il nome “voltampère”, simbolo “VA”, per esprimere la potenza apparente della corrente elettrica alternata e il nome “var”, simbolo “var”, per esprimere la potenza elettrica reattiva. Il nome “var” non è incluso in risoluzioni della CGPM.