# DIRETTIVA 2009/4/CE DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2009

sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio [^1] , in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

**(1)** In conformità dell’articolo 15 della direttiva 2006/22/CE, le modifiche degli allegati della stessa direttiva che si rendano necessarie per adeguare questi ultimi all’evoluzione delle migliori prassi nell’ambito dell’applicazione e dei controlli dei periodi di guida e riposo devono essere adottate in base alla procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

**(2)** In seguito all’introduzione del tachigrafo digitale la Commissione è stata informata di una nuova minaccia costituita dall’installazione di dispositivi intesi a frodare il sistema e pregiudicare in tal modo l’efficacia dell’attuazione della legislazione sociale nel settore dei trasporti su strada.

**(3)** Occorre pertanto provvedere a che gli Stati membri includano nei controlli su strada e presso le imprese appositi controlli di tale apparecchio.

**(4)** Affinché tali controlli siano efficaci, è inoltre necessario definire con maggiore precisione la strumentazione standard da fornire ai funzionari incaricati dell’applicazione della normativa.

**(5)** Occorre modificare di conseguenza gli allegati I e II della direttiva 2006/22/CE.

**(6)** Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio [^2] ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

La direttiva 2006/22/CE è modificata come segue:

| 1) | «5): all’occorrenza, e tenendo debitamente conto della sicurezza, l’apparecchio di controllo installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o l’uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell’apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.»; | «5) | all’occorrenza, e tenendo debitamente conto della sicurezza, l’apparecchio di controllo installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o l’uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell’apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.»; |
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| «5) | all’occorrenza, e tenendo debitamente conto della sicurezza, l’apparecchio di controllo installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o l’uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell’apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.»; |  |  |

| 2) | «3): apparecchiatura specifica d’analisi, dotata di programmi informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire il profilo di velocità dei veicoli prima dell’ispezione del loro apparecchio di controllo.» | «3) | apparecchiatura specifica d’analisi, dotata di programmi informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire il profilo di velocità dei veicoli prima dell’ispezione del loro apparecchio di controllo.» |
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| «3) | apparecchiatura specifica d’analisi, dotata di programmi informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire il profilo di velocità dei veicoli prima dell’ispezione del loro apparecchio di controllo.» |  |  |

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2009. *Per la Commissione* Antonio TAJANI *Vicepresidente*

[^1] [GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_102_R_TOC) .

[^2] [GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1985_370_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .