# REGOLAMENTO (CE) N. 8/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2009

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 1 o gennaio 2009 al 2 gennaio 2009 nell'ambito del sottocontingente III del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 1067/2008 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione [^2] , in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione [^3] ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di complessive 2 989 240 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Detto contingente è suddiviso in tre sottocontingenti.

**(2)** L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008 ha suddiviso il sottocontingente III (numero d'ordine 09.4125) in quattro sottoperiodi trimestrali e ha fissato in 594 597 tonnellate il quantitativo per il sottoperiodo n. 1, per il periodo 1 o gennaio-31 marzo 2009.

**(3)** Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008, risulta che le domande presentate dal 1 o gennaio 2009 al 2 gennaio 2009 alle ore 13 (ora di Bruxelles), secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

**(4)** È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione nell'ambito del sottocontingente III di cui al regolamento (CE) n. 1067/2008 per il sottoperiodo contingentale in corso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Ogni domanda di titolo d'importazione nell'ambito del sottocontingente III di cui al regolamento (CE) n. 1067/2008, presentata dal 1 o gennaio 2009 al 2 gennaio 2009 alle ore 13 (ora di Bruxelles), dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione dello 0,979772 %.

**2.** Per il sottoperiodo contingentale in corso è sospeso il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 2 gennaio 2009 nell'ambito del sottocontingente III di cui al regolamento (CE) n. 1067/2008.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2009. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) .

[^3] [GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_290_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .