# REGOLAMENTO (CE) N. 23/2009 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2009

recante deroga al regolamento (CE) n. 1282/2001 per quanto riguarda la data limite per la presentazione delle dichiarazioni di raccolto e di produzione per la campagna 2008/2009

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [^1] , in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione [^2] , i produttori devono presentare le dichiarazioni di raccolto e di produzione entro il 10 dicembre, in modo che sia possibile conoscere in tempo utile la produzione comunitaria di vino.

**(2)** In uno Stato membro, la necessità di procedere all'adeguamento del sistema informatico di gestione delle dichiarazioni obbligatorie derivante dalle nuove misure introdotte dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 [^3] , che hanno un nesso con le particelle viticole dello schedario viticolo, in particolare la distillazione di alcole per usi commestibili, ha provocato un ritardo nella disponibilità di questo sistema per i produttori.

**(3)** In un altro Stato membro è sorto un problema di capacità in alcuni dei centri informatici presso i quali i produttori devono presentare dette dichiarazioni. Questi centri non sono in grado di ricevere tutte le dichiarazioni entro la data limite.

**(4)** Per rimediare a queste due diverse situazioni, per le quali i produttori non sono responsabili, e quindi per evitare sanzioni ingiustificate nei confronti di questi ultimi, è opportuno concedere loro una proroga per la presentazione delle dichiarazioni di raccolto e di produzione e lasciare agli Stati membri la possibilità di rinviare ancora tale termine fino a una data limite.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2001, per la campagna 2008/2009 le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del suddetto regolamento possono essere presentate fino al 31 dicembre 2008. Tuttavia, gli Stati membri possono rinviare tale termine fino al 15 gennaio 2009.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 10 dicembre 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2009. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_179_R_TOC) .

[^2] [GU L 176 del 29.6.2001, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_176_R_TOC) .

[^3] [GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_148_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .