# REGOLAMENTO (CE) N. 54/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 669/97 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e la gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle Isole Færøer

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 669/97 del Consiglio, del 14 aprile 1997, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle Isole Færøer e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento di tali misure, nonché che abroga il regolamento (CE) n. 1983/95 [^1] , in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** La decisione n. 2/2008 del comitato misto CE-Danimarca/Isole Færøer (2008/957/CE) [^2] ha modificato le tabelle I e II dell'allegato al protocollo 1 dell'accordo fra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra.

**(2)** Nel protocollo 1, modificato, dell'accordo si fissano tre nuovi contingenti tariffari annuali che coprono le importazioni nella Comunità di taluni pesci e prodotti della pesca originari delle isole Færøer. I nuovi contingenti tariffari si devono applicare a partire dal 1 o settembre 2008. Al fine di applicare i nuovi contingenti, è necessario adeguare l'elenco di pesci e prodotti della pesca soggetti ai contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 669/97.

**(3)** Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [^3] , prevede un sistema di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di ricevimento delle dichiarazioni in dogana. A fini di semplificazione e per garantire una gestione efficace in stretta cooperazione fra le autorità delle Isole Færøer, le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione, tale sistema di gestione dovrebbe applicarsi ai contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 669/97.

**(4)** Per il 2008 i volumi dei contingenti tariffari di cui al presente regolamento dovrebbero essere calcolati proporzionalmente ai volumi di base di cui alla decisione n. 2/2008 (2008/957/CE), tenendo conto della parte dell'anno trascorsa prima della data di applicazione dei contingenti tariffari.

**(5)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/97.

**(6)** In conformità della decisione n. 2/2008 (2008/957/CE), i nuovi contingenti tariffari si devono applicare a partire dal 1 o settembre 2008. È dunque necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.

**(7)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 669/97 è modificato come segue:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento sono gestiti a norma degli articoli 308 *bis* , 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.».

2) L'allegato è modificato in conformità dell'allegato al presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o settembre 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2009. *Per la Commissione* László KOVÁCS *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 101 del 18.4.1997, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_101_R_TOC) .

[^2] [GU L 338 del 17.12.2008, pag. 72](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_338_R_TOC) .

[^3] [GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) .

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 669/97 sono aggiunte le righe seguenti:

N. d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione Aliquota del dazio Volumi contingentali (tonnellate) «09.0672 ex 0305 59 80 80 Merluzzi carbonari ( *Pollachius virens* ), essiccati e salati 0 Dall'1.9. al 31.12.2008: 250 Dall'1.1 al 31.12.2009 e in seguito dall'1.1 al 31.12 di ogni anno: 750 09.0674 ex 0307 91 00 ex 0307 99 18 ex 1605 90 30 10 10 30 Buccino ( *Buccinum undatum* ), vivo, fresco o refrigerato, congelato, preparato o conservato 0 Dall'1.9. al 31.12.2008: 400 Dall'1.1.2009 al 31.12.2009 e in seguito dall'1.1 al 31.12 di ogni anno: 1 200 09.0676 ex 0306 14 90 10 Granchio della specie *Geryon affinis* , congelato 0 Dall'1.9. al 31.12.2008: 250 Dall'1.1.2009 al 31.12.2009 e in seguito dall'1.1 al 31.12 di ogni anno:750»

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .