# REGOLAMENTO (CE) N. 64/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2009

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] , in particolare l’articolo 143,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione [^2] ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.

**(2)** Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

**(3)** È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2009. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_145_R_TOC) .

«ALLEGATO I Codice NC Designazione delle merci Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) Origine [^1] 0207 12 10 Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate 124,2 0 AR 0207 12 90 Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate 125,0 0 BR 138,6 0 AR 0207 14 10 Pezzi disossati di galli o di galline, congelati 239,0 18 BR 268,4 10 AR 279,6 6 CL 0207 14 50 Petti di pollo, congelati 180,9 9 BR 0207 14 60 Cosce di pollo, congelate 126,7 5 BR 0207 25 10 Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate 213,5 0 BR 0207 27 10 Pezzi disossati di tacchini, congelati 311,9 0 BR 316,5 0 CL 0408 11 80 Tuorli 452,7 0 AR 0408 91 80 Uova sgusciate essiccate 427,9 0 AR 1602 32 11 Preparazioni non cotte di galli e di galline 269,6 5 BR 3502 11 90 Ovoalbumina essiccata 604,0 0 AR

[^1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione ( [GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_354_R_TOC) ). Il codice “ ZZ ” sta per “altre origini”.»

[^1]: Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (). Il codice “ ZZ ” sta per “altre origini”.»
[^2]: .