# REGOLAMENTO (CE) N. 71/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2009

che fissa il quantitativo di granturco disponibile all'intervento per la fase n. 2 della campagna 2008/2009

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 687/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi pagatori o degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità [^2] , in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 687/2008 stabilisce le norme per l'attribuzione dei quantitativi di granturco ammissibili all'intervento per la campagna 2008-2009. L'attribuzione avviene in due fasi, denominate «fase n. 1» e «fase n. 2».

**(2)** Il quantitativo globale di granturco offerto all'intervento durante la fase n. 1, compresa tra il 1 o agosto e il 31 dicembre 2008, non ha superato il limite massimo stabilito dall'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Occorre pertanto pubblicare il quantitativo di granturco che può essere offerto all'intervento durante la fase n. 2 della campagna 2008-2009.

**(3)** In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 687/2008, la fase n. 2 inizia il giorno successivo alla pubblicazione da parte della Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del quantitativo che rimane disponibile all'intervento per questa fase. Tale giorno è il primo giorno di presentazione delle offerte in tutti gli Stati membri e questa fase termina non oltre il 30 aprile in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo, il 30 giugno in Svezia e il 31 maggio negli altri Stati membri. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il quantitativo di granturco che può essere offerto all'intervento durante la fase n. 2 della campagna 2008/2009 in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 687/2008 è pari a 172 377 tonnellate.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2009. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 192 del 19.7.2008, pag. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_192_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .