# REGOLAMENTO (CE) N. 94/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2009

relativo all'adozione di una misura eccezionale di sostegno temporaneo a favore del mercato delle carni suine e bovine sotto forma di un piano di eliminazione in Irlanda

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] , in particolare l'articolo 191, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** La situazione del mercato irlandese delle carni suine è particolarmente critica in seguito alla recente scoperta di elevati livelli di diossina e di policlorobifenili (PCB) nelle carni suine provenienti dall'Irlanda. Le autorità competenti hanno adottato una serie di misure per ovviare al problema.

**(2)** Mangimi contaminati sono stati consegnati ad allevamenti suini e bovini in Irlanda. Gli allevamenti suini colpiti costituiscono il 7 % della produzione suina complessiva del paese. I mangimi contaminati rappresentano una parte significativa della razione alimentare dei suini, il che si traduce in elevati livelli di diossina nelle carni suine provenienti dagli allevamenti interessati. In considerazione delle difficoltà di risalire alle aziende agricole da cui provengono le carni contaminate e tenuto conto degli elevati livelli di diossina trovati nelle carni suine contaminate, le autorità irlandesi hanno deciso, a titolo precauzionale, di ritirare dal mercato tutte le carni suine e i prodotti derivati.

**(3)** Considerata l'eccezionalità della situazione nonché le difficoltà di ordine pratico che il mercato irlandese si trova a dover fronteggiare, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1278/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine sotto forma di aiuti all'ammasso privato in Irlanda [^2] .

**(4)** La contaminazione da diossina e l'applicazione, a titolo precauzionale, della misura di ritiro di tutte le carni suine e dei prodotti derivati perturbano in modo estremamente grave il mercato irlandese delle carni suine. Questa situazione comporta inevitabilmente una perdita di fiducia da parte dei consumatori a causa dei potenziali rischi che gravano sulla salute pubblica. Inoltre, alcuni bovini sono rimasti negli allevamenti in cui test effettuati su altri bovini hanno rivelato la presenza di livelli elevati di diossina. Pertanto, le autorità irlandesi hanno chiesto alla Commissione di adottare ulteriori misure di sostegno d'emergenza a favore del mercato delle carni suine e bovine in Irlanda.

**(5)** In occasione del Consiglio europeo dell'11 e del 12 dicembre 2008 la Commissione è stata invitata a sostenere gli agricoltori ed i macelli irlandesi mediante il cofinanziamento di misure atte a ritirare dal mercato gli animali e i prodotti interessati.

**(6)** Nella parte II, capo II, sezione I, il regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede misure eccezionali di sostegno del mercato. In particolare, l'articolo 44 dispone che la Commissione possa adottare misure eccezionali di sostegno del mercato in casi di epizoozie e l'articolo 45 prevede, nel settore del pollame e delle uova, che la Commissione possa adottare provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato in modo da tener conto delle gravi perturbazioni del mercato ascrivibili direttamente ad una perdita di fiducia da parte dei consumatori, dovuta, a sua volta, all'esistenza di rischi per la salute pubblica o per la salute animale. Allo scopo di risolvere i problemi di ordine pratico che scaturiscono dall'attuale situazione del mercato irlandese delle carni suine e bovine, è opportuno adottare misure eccezionali di sostegno temporaneo di detto mercato, analoghe a quelle previste alla sezione I.

**(7)** Tale misura eccezionale di sostegno del mercato deve assumere la forma di un piano di eliminazione di taluni suini e bovini provenienti da allevamenti che hanno utilizzato mangimi contaminati. Inoltre, è opportuno prevedere un piano di eliminazione dei derivati delle carni suine che sono bloccati presso macelli irlandesi ovvero sotto la responsabilità e il controllo di questi ultimi, e per i quali è difficile determinare in che misura essi provengano da suini allevati in aziende agricole che hanno fatto ricorso a mangimi contaminati. Grazie a tale misura sarà possibile impedire che i prodotti derivati da carni di animali che possono contenere elevati livelli di contaminazione siano immessi nella catena alimentare oppure utilizzati nella composizione degli alimenti per animali.

**(8)** Tale misura eccezionale di sostegno del mercato deve essere parzialmente finanziata dalla Comunità. Il contributo comunitario all'indennizzo deve essere espresso in importo massimo medio per animale ovvero in tonnellata di carne suina per un quantitativo limitato dei prodotti interessati mentre le autorità irlandesi debbono fissare il prezzo dell'indennizzo e, quindi, l'importo del finanziamento parziale, basandosi sul valore di mercato degli animali e dei prodotti da indennizzare, entro limiti ben definiti.

**(9)** Le competenti autorità irlandesi mettono in atto tutti i controlli e adottano tutti i provvedimenti di sorveglianza necessari ad una corretta applicazione delle misure eccezionali previste dal presente regolamento e ne informano la Commissione.

**(10)** Visto che, per ragioni di benessere animale, di sanità pubblica e di approvvigionamento del mercato, le autorità irlandesi hanno dovuto dare inizio al piano di eliminazione degli animali nonché dei prodotti interessati a partire dal 13 dicembre 2008, è necessario prevedere l'applicazione del presente regolamento a decorrere da tale data.

**(11)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Campo d'applicazione

Il presente regolamento introduce una misura eccezionale di sostegno del mercato irlandese sotto forma di piano di eliminazione:

**a)** dei suini allevati in aziende zootecniche che hanno utilizzato mangimi contaminati fra il 1 o settembre 2008 e il 6 dicembre 2008;

**b)** dei bovini che rimangono in aziende zootecniche nelle quali test positivi effettuati su altri bovini hanno rivelato la presenza di elevati livelli di diossina e di bifenili policlorinati (PCB);

| c) | i): presso il macello, ovvero | i) | presso il macello, ovvero | ii) | in luogo diverso dal macello, ma sotto la sua responsabilità e controllo, a condizione che quest'ultimo sia rispondente ai requisiti stabiliti dalle competenti autorità irlandesi. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i) | presso il macello, ovvero |  |  |  |  |
| ii) | in luogo diverso dal macello, ma sotto la sua responsabilità e controllo, a condizione che quest'ultimo sia rispondente ai requisiti stabiliti dalle competenti autorità irlandesi. |  |  |  |  |

## **Articolo 2**

Eliminazione di animali e di carne

**1.** L'Irlanda è autorizzata ad indennizzare l'eliminazione degli animali e della carne di cui all'articolo 1, affinché la macellazione e la distruzione integrale di tali animali e dei loro prodotti derivati nonché la distruzione della carne avvengano conformemente alla legislazione veterinaria d'applicazione. Gli animali vivi sono consegnati ad un macello ed ivi distrutti; quindi, dopo essere state contate e pesate, tutte le carcasse vengono trasportate verso un impianto di trasformazione in cui tutti i materiali vengono distrutti. Se gli animali non sono atti ad essere trasportati ad un macello, possono essere abbattuti all'interno dell'azienda zootecnica. La distruzione della carne viene effettuata dopo averla pesata e trasportata verso un impianto di trasformazione in cui tutti i materiali vengono distrutti. Queste operazioni vengono effettuate sotto il permanente controllo delle competenti autorità irlandesi mediante liste di controllo standard che includono schede di pesatura e conteggio.

**2.** L'indennizzo che le competenti autorità irlandesi versano per l'eliminazione degli animali di cui all'articolo 1, lettere a) e b), e per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), non deve superare il valore di mercato degli animali e dei prodotti interessati prima della decisione presa dalle autorità irlandesi di ritirare dal mercato, a titolo precauzionale, tutte le carni suine ed i loro derivati. Allo scopo di evitare qualsiasi sovra compensazione, l'indennizzo versato dalle competenti autorità irlandesi deve tener conto di ogni altro tipo di compensazione cui hanno eventualmente diritto gli allevatori o i macelli.

**3.** Le competenti autorità irlandesi corrispondono l'indennizzo per i prodotti destinati ad essere eliminati ai sensi del presente regolamento, dopo che l'impianto di trasformazione ha ricevuto detti prodotti e dopo che i controlli previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), sono stati eseguiti. L'indennizzo erogato a norma del presente regolamento dalle competenti autorità irlandesi è ammissibile ad un finanziamento comunitario parziale una volta accertata la distruzione integrale dei prodotti di cui trattasi in base a tutti gli indispensabili controlli documentari e fisici. L'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione [^3] si applica mutatis mutandis. Soltanto le spese dichiarate entro il luglio 2009 sono ammissibili al finanziamento comunitario parziale.

## **Articolo 3**

Finanziamento

**1.** Per ogni animale (e carne) integralmente distrutto, la Comunità versa un indennizzo parziale equivalente al 50 % delle spese sostenute a norma dell'articolo 2, paragrafo 1. Tale finanziamento parziale non deve superare un massimale medio pari a: a) 54,77 EUR a capo per un numero massimo di 130 000 suini; b) 468,62 EUR a capo per un numero massimo di 7 000 bovini; c) 1 133,50 EUR per tonnellata di carne suina per un volume massimo di 9 050 tonnellate di carni suine.

**2.** Le competenti autorità irlandesi determinano l'importo del finanziamento parziale per animale e per prodotto derivato indennizzato in base al valore di mercato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, rispettando gli importi medi massimi fissati al paragrafo 1 del presente articolo.

**3.** Entro il 31 agosto 2009, l'Irlanda deve notificare alla Commissione l'importo complessivo delle spese di indennizzo, indicando il numero e le categorie di suini e di bovini nonché il volume ed i tipi di carni suine eliminate a norma del presente regolamento.

**4.** Se viene accertato che il beneficiario dell'importo versato a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, ha percepito anche un indennizzo in base ad una polizza assicurativa od altro indennizzo versato da terzi, l'Irlanda deve recuperare l'importo di cui trattasi e ne versa il 50 % al Fondo europeo di garanzia agricola, detraendolo dalla spesa corrispondente. Se l'importo erogato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, era superiore all'indennizzo percepito, l'Irlanda deve recuperare un importo pari a quello dell'indennizzo.

## **Articolo 4**

Controlli e comunicazione

**1.** L'Irlanda adotta tutte le misure necessarie a garantire una corretta applicazione del presente regolamento, in particolare: a) assicurandosi che nessuno dei prodotti indennizzati a norma dell'articolo 2 entri a far parte della composizione di alimenti o sia immesso nella catena alimentare, mediante opportune ispezioni in loco, l'utilizzo di adeguati agenti denaturanti e l'apposizione di sigilli sui mezzi di trasporto; b) eseguendo, almeno una volta per mese civile, controlli amministrativi e contabili in ogni singolo impianto di trasformazione partecipante, in modo da garantire che siano state distrutte tutte le carcasse e tutte le carni suine consegnate dall'inizio del piano o dall'ultimo controllo; c) effettuando, per quanto riguarda le carni suine fresche, refrigerate o congelate, stoccate in luoghi diversi dai macelli, di cui all'articolo 1, paragrafo c), lettera ii), controlli d'inventario in loco onde determinare i quantitativi di carni suine provenienti da animali macellati al più tardi il 6 dicembre 2008, verificando che si tratti di carni sicure, facilmente identificabili e conservate materialmente in luoghi diversi da quelli in cui si conservano le altre scorte, e che le operazioni di uscita siano soggette ai controlli necessari in materia di identificazione e di pesatura; d) assicurando la realizzazione di controlli in loco e la stesura di relazioni particolareggiate su detti controlli, indicando in particolare: i) la fascia di età, la classificazione e il numero complessivo di animali trasportati dall'allevamento, la data e l'ora del loro trasporto e del loro arrivo al macello; ii) i quantitativi di carcasse trasportate sotto sigillo dal macello e pervenute all'impianto di trasformazione, nonché il permesso di circolazione degli animali ed i numeri dei sigilli; iii) allorché la macellazione ha luogo presso l'azienda zootecnica, come prevede l'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, il numero di animali macellati nell'allevamento, il numero di carcasse trasportate sotto sigillo dall'allevamento e il quantitativo pervenuto all'impianto di trasformazione, nonché il permesso di circolazione degli animali ed i numeri dei sigilli; iv) per ciascun prodotto derivato da carni suine, la data di macellazione dell'animale dal quale proviene e la scheda relativa al peso del prodotto di cui trattasi; per quanto riguarda le carni suine fresche, refrigerate o congelate, stoccate in luoghi che non siano i macelli, il luogo e le misure adottate per garantire la sicurezza del prodotto in questione durante lo stoccaggio ed il trasporto; v) i quantitativi e la classificazione dei prodotti derivati, trasportati sotto sigillo dal punto di raccolta e pervenuti all'impianto di trasformazione, il permesso di circolazione ed i numeri dei sigilli; vi) gli elementi, i registri e i documenti verificati nell'ambito dei controlli richiesti a norma del punto b), di cui sopra, e che contengono almeno un riepilogo giornaliero dei quantitativi di carcasse e di carni suine che arrivano in un impianto di trasformazione, le corrispondenti date di distruzione ed i quantitativi distrutti.

**2.** L'Irlanda comunica alla Commissione: a) immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, una descrizione delle misure applicate in materia di controllo e di notifica di tutte le operazioni di cui trattasi; b) entro il 1 o marzo 2009, una relazione particolareggiata sui controlli effettuati a norma del paragrafo 1.

## **Articolo 5**

Misura d'intervento

Le misure adottate nell'ambito del presente regolamento sono considerate misure d'intervento intese a regolare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio [^4] .

## **Articolo 6**

Entrata in vigore ed applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2009. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 339 del 18.12.2008, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_339_R_TOC) .

[^3] [GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_171_R_TOC) .

[^4] [GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_209_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .