# REGOLAMENTO (CE) N. 110/2009 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2009

che modifica l'elenco dei paesi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo a un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi [^1] , in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**(1)** Con il regolamento (CE) n. 519/94 [^2] il Consiglio ha adottato un regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi, contenente anche disposizioni relative a misure di salvaguardia.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 519/94 si applica, tra l'altro, alle importazioni originarie dell'Ucraina.

**(3)** Con il regolamento (CE) n. 427/2003 il Consiglio ha adottato norme comuni relative a un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese modificando il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.

**(4)** Con il regolamento (CE) n. 427/2003 il Consiglio ha delegato alla Commissione la responsabilità dell'aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94.

**(5)** Tenuto conto dell'adesione dell'Ucraina all'Organizzazione mondiale del commercio, occorre prevedere l'esclusione di tale paese dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 519/94.

**(6)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

L'Ucraina è depennata dall'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2009. *Per la Commissione* Catherine ASHTON *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_065_R_TOC) .

[^2] [GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_067_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .