# REGOLAMENTO (CE) N. 113/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2009

relativo all'uso di alcune menzioni tradizionali sulle etichette dei vini importati dagli Stati Uniti d'America

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2006/232/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino [^1] , in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma della parte A, punto 2.1, lettera f), del protocollo sull'etichettatura del vino [^2] al quale fa riferimento l'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino [^3] , nonché dell'appendice I, punto 2 del suddetto protocollo, la Comunità ammette l'uso delle menzioni «chateau», «classic», «clos», «cream», «crusted/crusting», «fine», «late bottled vintage», «noble», «ruby», «superior», «sur lie», «tawny», «vintage» e «vintage character» per i vini originari degli Stati Uniti se, al momento dell'importazione, è stato approvato l'uso della menzione negli Stati Uniti sulle etichette dei vini statunitensi con un *certificate of label approval* — COLA (certificato di approvazione dell'etichetta).

**(2)** In forza dell'appendice I, punto 5, del protocollo sull'etichettatura del vino, tale facoltà resta valida fino al 10 marzo 2009 ed è automaticamente prorogata per periodi di due anni a meno che una delle parti dell'accordo non notifichi all'altra per iscritto che tale periodo non deve essere prorogato.

**(3)** Con lettera dell'8 settembre 2008, la Commissione ha notificato agli Stati Uniti che tale periodo non deve essere prorogato oltre il 10 marzo 2009.

**(4)** Occorre adottare una disposizione transitoria per permettere l'esaurimento delle scorte di vino statunitense importato prima del 10 marzo 2009 che non sono più conformi alle norme vigenti sull'etichettatura in seguito alla decisione di non prorogare la suddetta facoltà.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I vini originari degli Stati Uniti d'America, importati nella Comunità prima del 10 marzo 2009 in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino e recanti le menzioni autorizzate a norma dell'appendice I del protocollo sull'etichettatura del vino, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale accordo, possono essere detenuti per la vendita e messi in circolazione fino ad esaurimento delle scorte.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2009. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 87 del 24.3.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_087_R_TOC) .

[^2] [GU L 87 del 24.3.2006, pag. 65](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_087_R_TOC) .

[^3] [GU L 87 del 24.3.2006, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_087_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .