# REGOLAMENTO (CE) N. 118/2009 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi [^2] , in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

**(1)** Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione [^3] . Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 100/2009 della Commissione [^4] .

**(2)** Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 2009.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2009. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_178_R_TOC) .

[^3] [GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_258_R_TOC) .

[^4] [GU L 34 del 4.2.2009, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2009_034_R_TOC) .

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 10 febbraio 2009

| Codice NC | Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto | Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
| --- | --- | --- |
| 1701 11 10 [^1] | 25,95 | 3,50 |
| 1701 11 90 [^1] | 25,95 | 8,56 |
| 1701 12 10 [^1] | 25,95 | 3,37 |
| 1701 12 90 [^1] | 25,95 | 8,13 |
| 1701 91 00 [^2] | 29,84 | 10,31 |
| 1701 99 10 [^2] | 29,84 | 5,79 |
| 1701 99 90 [^2] | 29,84 | 5,79 |
| 1702 90 95 [^3] | 0,30 | 0,35 |

[^1] Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

[^2] Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

[^3] Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

[^1]: Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
[^2]: Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
[^3]: Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
[^4]: .