# REGOLAMENTO (CE) N. 138/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] , in particolare l'articolo 43, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 28, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede, in combinato disposto con l'articolo 30, un aiuto all'ammasso privato obbligatorio di determinati formaggi italiani.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione [^2] ha stabilito le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato di determinati formaggi italiani.

**(3)** Il regolamento (CE) n. 2659/94 è stato abrogato in virtù dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione [^3] , ma continua ad applicarsi per i contratti conclusi anteriormente al 1 o marzo 2009.

**(4)** Il regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune [^4] «Health Check», ha abolito l'aiuto all'ammasso privato per i formaggi italiani istituito dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1234/2007. La soppressione dell'aiuto acquista efficacia a decorrere dal 1 o aprile 2009.

**(5)** Il regolamento (CE) n. 826/2008 si applicherebbe all'aiuto all'ammasso privato di determinati formaggi italiani per un periodo di un mese (dal 1 o marzo al 31 marzo 2009). Tale regolamento non contiene le necessarie modalità applicabili a tal fine. Sarebbe pertanto necessario adottare un nuovo regolamento per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di tali formaggi italiani, a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Il nuovo regolamento si applicherebbe solo per un mese.

**(6)** Per preservare l'efficacia dell'aiuto e snellire le formalità amministrative sia per gli operatori che per le amministrazioni nazionali si ritiene più opportuno prorogare l'applicazione del regolamento (CE) n. 2659/94 ai contratti conclusi nell'ambito di tale regolamento anteriormente al 1 o aprile 2009.

**(7)** Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 826/2008.

**(8)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All'articolo 42, secondo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«Esso continua tuttavia ad applicarsi ai contratti stipulati a norma del regolamento abrogato anteriormente al 1 o aprile 2009.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2009. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 284 dell'1.11.1994, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_284_R_TOC) .

[^3] [GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_223_R_TOC) .

[^4] [GU L 30 del 31.1.2009, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2009_030_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .