# REGOLAMENTO (CE) N. 172/2009 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2009

recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili a determinati tipi di riso semigreggio a decorrere dal 5 marzo 2009

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] , in particolare l’articolo 137,

considerando quanto segue:

**(1)** Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli di importazione per riso semigreggio del codice NC 1006 20 , esclusi i titoli di importazione per il riso Basmati, per un quantitativo di 221 765 t per il periodo dal 1 o settembre 2008 al 28 febbraio 2009. È pertanto necessario modificare il dazio all’importazione applicabile al riso semigreggio del codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati.

**(2)** Il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato. Occorre pertanto che il presente regolamento entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il dazio all’importazione applicabile al riso semigreggio del codice NC 1006 20 è di 42,5 EUR/t.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2009. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^1]: .