# REGOLAMENTO (CE) N. 186/2009 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2009

recante apertura degli acquisti all’intervento di burro mediante gara fino al 31 agosto 2009

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] , in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 18, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 181/2009 della Commissione [^2] ha sospeso, il 6 marzo 2009, gli acquisti all’intervento di burro a prezzo fisso aperti dal 1 o marzo al 31 agosto 2009, in quanto le offerte hanno raggiunto/superato le 30 000 tonnellate fissate all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

**(2)** Per poter continuare a sostenere il mercato del burro occorre indire una gara.

**(3)** L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 105/2008 della Commissione [^3] stabilisce le modalità da seguire quando la Commissione decide che gli acquisti all'intervento debbano avvenire mediante gara.

**(4)** Data la particolare situazione del mercato lattiero-caseario e al fine di rendere il sistema più efficiente, è opportuno che, in deroga alle prescrizioni del suddetto regolamento, le gare si svolgano due volte al mese.

**(5)** Affinché gli acquisti all’intervento di burro mediante gara possano iniziare immediatamente dopo la chiusura degli acquisti all’intervento a prezzo fisso, il presente regolamento deve entrare in vigore il più presto possibile.

**(6)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Sono aperti fino al 31 agosto 2009 gli acquisti all’intervento di burro mediante gara, al di là del limite fissato all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, alle condizioni stabilite al capo II, sezione 3, del regolamento (CE) n. 105/2008 e nel presente regolamento.

## **Articolo 2**

In deroga all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 105/2008, il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni primo e terzo martedì del mese.

Nel mese di agosto, tuttavia, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del quarto martedì. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2009. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 63 del 7.3.2009, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2009_063_R_TOC) .

[^3] [GU L 32 del 6.2.2008, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_032_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .