# REGOLAMENTO (CE) N. 198/2009 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2009

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [^1] , in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

**(1)** Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento.

**(2)** Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci.

**(3)** In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento debbono essere classificate nel codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

**(4)** È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [^2] .

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

## **Articolo 2**

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2009. *Per la Commissione* László KOVÁCS *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) .

[^2] [GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) .

| Designazione delle merci | Classificazione<br>(codice NC) | Motivazione |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| L’articolo misura circa 4 m × 30 m ed è composto di fili tessuti di materiale vegetale (alghe marine).<br>La trama è costituita da un doppio filo ritorto e intrecciato di materiale vegetale (alghe marine) del tipo usato principalmente per l’imbottitura di cuscini.<br>L’ordito consiste in un unico filo ritorto, costituito da fibre tessili naturali filate di materiale vegetale (fibre di alghe marine), avente un titolo superiore a 20 000 decitex.<br>L’articolo ha un supporto di gomma alveolare.<br>(Rivestimento per pavimenti in alghe marine)<br>(Cfr. fotografie n. 648A e n. 648B. Le fotografie mostrano una sezione dell’articolo) | 4601 94 10 | 1): Il doppio filo ritorto intrecciato di materiale vegetale (trama), costituito di materie vegetali della voce 1404 , del tipo usato principalmente per l’imbottitura dei cuscini [cfr. le note esplicative del sistema armonizzato — NE del SA — per la voce 1404 , D), primo e terzo paragrafo, punto 4), che fa riferimento al «crine marino», una specie vegetale marina]. Il materiale vegetale è lavorato per ottenere una specie di corda fatta di materie vegetali non battute, assemblate con una semplice torsione che, in quanto tali, sono simili alle trecce della voce 4601 [cfr. NE del SA per la voce 4601 A), punto 2, lettera b)] e «in uno stato tale da poter essere intrecciate», diventando così «materiali da intreccio» ai sensi della nota 1 del capitolo 46. |

Le foto hanno carattere puramente indicativo.

[^1]: .
[^2]: .