# REGOLAMENTO (CE) N. 230/2009 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 [^1] , e in particolare l'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^2] , e in particolare l'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione [^3] , il termine per la presentazione di una domanda di aiuto alla trasformazione dei prodotti del settore dei foraggi essiccati di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1234/2007 durante l'ultimo mese di ciascuna campagna di commercializzazione, che termina il 31 marzo, è solo di 15 giorni mentre per gli altri mesi della campagna è di 45 giorni. Tenuto conto dei problemi di ordine amministrativo che sono stati segnalati, dovuti alla brevità del periodo di tempo concesso, è opportuno prolungare il medesimo fino al 30 aprile.

**(2)** Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 382/2005.

**(3)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All'articolo 18 del regolamento (CE) n. 382/2005, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In deroga al paragrafo 1, salvo forza maggiore o circostanze eccezionali, non possono essere presentate domande di aiuto per una determinata campagna dopo il 30 aprile successivo alla fine di detta campagna.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2009. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^3] [GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_061_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .